Unico 2011: come determino gli acconti se opto per la Cedolare Secca

In materia di Cedolare Secca sugli affitti, dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 23/2011, nonostante i chiarimenti impressi nel Provvedimento del 7 aprile, non erano stati sciolti tutti i dubbi circa le implicazioni che questa modalità di tassazione avrebbe avuto su alcuni aspetti riguardanti la determinazione degli acconti Irpef. In particolare, non era chiaro se un contribuente sarebbe incorso in sanzioni ove avesse determinato gli acconti Irpef per l’anno 2011 in misura inferiore rispetto a quelli scaturenti se applicato il metodo storico.

In merito c’è da osservare che le disposizioni normative non contengono “correzioni” tali da permettere al contribuente di tenere conto degli importi dei canoni di locazione ancorché intenda assoggettarli a imposta sostitutiva. Non sembrava possibile, quindi, determinare i nuovi acconti Irpef in modo avulso rispetto ai canoni di locazione dichiarati nel modello Unico 2011, nonostante il contribuente avesse scelto di assoggettarli, per l’anno 2011, all’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Sulla base delle menzionate previsioni normative, infatti, l’unica strada che il contribuente poteva percorrere era:

 

  • determinare gli acconti con il metodo previsionale, tenendo conto che il proprio reddito si sarebbe ridotto per l’assoggettamento dei redditi derivanti dalla locazione dei beni immobili al regime della Cedolare Secca;
  • incorrere ugualmente in sanzioni se il proprio reddito (rideterminato per l’applicazione della Cedolare Secca) fosse cresciuto in seguito alla percezione di redditi che, all’atto dell’opzione, non erano stati preventivati.

Il contribuente che intendesse avvalersi della Cedolare Secca, quindi, per evitare le sanzioni derivanti dall’insufficiente versamento dell’acconto Irpef, era costretto (limitatamente al periodo d’imposta 2011) a versare sia l’acconto Irpef con il metodo storico, sia l’acconto relativo al regime della Cedolare Secca.

Al riguardo l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2001, par. 8.2, ha precisato che “con riguardo al primo anno di applicazione del nuovo regime, visto l’obbligo di versamento in acconto dell’85% della Cedolare Secca dovuta per il periodo di imposta 2011, l’acconto IRPEF per il medesimo periodo di imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della Cedolare Secca per l’intero periodo di imposta”.

In altri termini, il contribuente potrà ricalcolare i propri acconti Irpef 2011 tenendo conto dei canoni di locazioni da assoggettare al regime della Cedolare Secca senza il rischio di vedersi comminata dall’Agenzia delle Entrate una sanzione per insufficiente versamento degli stessi.

Si precisa, infine che per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale vi sono due casistiche:

 

  • se non è stato presentato il modello 730, il contribuente può versare detti acconti in misura inferiore mediante indicazione nel relativo modello dei minori importi che a tale titolo si intendono eseguire;
  • se è stato presentato il modello 730, il contribuente, presentando tempestivamente al sostituto d’imposta un’apposita comunicazione per indicare i minori importi che si intendono versare a titolo di acconto, può avvalersi della possibilità di riduzione del primo acconto.

Si precisa, tuttavia, che, in base al riferimento fatto nella suddetta circolare n. 26/E/2011, non si incorre in sanzioni solo se “il contribuente si avvale della Cedolare Secca per l’intero periodo di imposta”. In pratica, se il reddito fondiario derivante dalla locazione del fabbricato è assoggettato al regime sostitutivo della Cedolare Secca per una sola parte dell’anno, ai fini della determinazione dell’acconto Irpef si dovrà tenere conto del reddito prodotto dai suddetti immobili in misura corrispondente alla parte del periodo d’imposta nel quale questi erano soggetti al regime ordinario.

Si riporta, per completezza l’esempio proposto dall’Agenzia delle Entrate nel par. 8.2:

Esempio n. 16 – Acconto IRPEF in presenza di immobile assoggettato a Cedolare Secca solo per una parte del periodo di imposta 2011

Situazione anno 2010: dal 1° gennaio al 31 maggio 2010 immobile a disposizione; dal 1° giugno al 31 dicembre 2010 immobile locato con canone annuo 9.000 euro.

Contratto 1° settembre 2011 – 31 agosto 2015; canone annuo 12.000 euro; rendita 1.200 euro (comprensiva della rivalutazione del 5%); è esercitata l’opzione per la Cedolare Secca dal 1° settembre 2011.

Acconto IRPEF per il 2011: il reddito fondiario su cui calcolare l’acconto potrà essere rideterminato non considerando l’immobile come produttivo di reddito fondiario limitatamente al periodo di possesso 1° settembre 2010 – 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, il reddito fondiario su cui calcolare l’acconto IRPEF per il 2011 sarà rideterminato con i metodi ordinari tenendo in considerazione il solo periodo 1° gennaio – 31 agosto 2010, considerando per i primi 5 mesi la rendita catastale rivalutata con la maggiorazione di 1/3 e per i mesi da giugno ad agosto i 3/12 del canone di locazione ridotto del 15%.