Se nella dichiarazione 730 presentata il contribuente dovesse rilevare la presenza di errori ed omissioni, la cui correzione comportasse un maggior credito, un minor debito o nessuna modifica alla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, potrà presentare una dichiarazione integrativa. Tale operazione è possibile anche nel caso di variazione dei dati del sostituto d’imposta indicato in modo errato nella dichiarazione originaria.
Il modello 730 Integrativo deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2010, ad un CAF o a un professionista abilitato, indipendentemente da chi ha prestato assistenza fiscale in precedenza.
Ci sono tre tipi di modelli 730 Integrativi e si contraddistinguono con tre codici: 1, 2 e 3.
Dichiarazione integrativa a favore (codice 1)
Se il contribuente riscontra nella dichiarazione 730 presentata errori e/o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare un modello 730 Integrativo, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”.
Tale modello dovrà essere presentato, entro il 25 ottobre 2011, ad un CAF o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire esclusivamente la documentazione relativa all’integrazione da effettuare, necessaria per il controllo di conformità.
Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire nuovamente tutta la documentazione in suo possesso.
Nel caso in cui si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre, il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo intercorrente da ottobre a dicembre 2011.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
Indicazione errata dei dati del sostituto d’imposta (codice 2)
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati della dichiarazione originaria il Sostituto d’Imposta non è stato correttamente inserito. In tal caso, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del nuovo o corretto sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere gli stessi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente tale modifica.
Dati del sostituto errati e dichiarazione integrativa a favore (codice 3)
Se l’integrazione del Modello 730 originario riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel relativo quadro, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3.
In questo caso la modifica della dichiarazione originaria deve essere effettuata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione originaria. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.
Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2011 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.
Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, correggere o integrare la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’articolo 2 del D.P.R.22 luglio 1998 n. 322.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al Modello 730 originario.