I controlli nei confronti dei professionisti appartenenti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di norma, possono essere generati da:
- segnalazione effettuata all’UIF da banche, professionisti o altri soggetti obbligati, per operazioni e/o prestazioni richieste da un proprio cliente ritenute a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- indagini del N.S.P.V. (nucleo speciale polizia valutaria, appartenente alla GdF) nei confronti di un cliente dello studio, allo scopo di acquisire informazioni in possesso del professionista ed eventualmente utili ai fini investigativi;
- ipotesi di omessa segnalazione da parte di un professionista per operazioni e prestazioni fornite nei confronti di un cliente già oggetto di indagini da parte del N.S.P.V.;
- indagini del N.S.P.V. sulla limitazione dell’uso del contante da parte di un cliente dello studio, magari su segnalazione di istituti di credito, o anche eventualmente sorte durante un precedente accesso di altra natura (es. contabile/fiscale) da parte di altro Corpo della GdF;
- semplici ispezioni antiriciclaggio volte alla verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio.
Durante le ispezioni antiriciclaggio presso lo studio del professionista potrà essere, richiesta l’esibizione di tutti i documenti previsti dalla normativa antiriciclaggio:
- registro unico informatico;
- fascicolo della clientela;
- registro della clientela (forma cartacea).
Ai fini della verifica presso lo studio è utile chiarire che l’accesso potrà essere eseguito dal N.S.P.V., ovvero dai militari del reparto territoriale debitamente delegati, che in ogni caso dovranno:
- essere in possesso del foglio di servizio firmato dal Comandante del reparto o suo delegato;
- al termine dell’ispezione, un originale del verbale dovrà essere rilasciato all’intermediario ed un altro conservato agli atti del reparto.
Nell’ambito dell’attività ispettiva condotta nei confronti dei professionisti, particolare rilievo assume il riscontro finalizzato ad individuare ed identificare il personale incaricato all’assolvimento degli obblighi d’identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni.
Infine appare utile analizzare le conclusioni delle attività ispettive, per le quali si possono ipotizzare che vengano individuate:
- violazioni amministrative , posto che l’art. 60 del D.lgs. n. 231/2007 ha confermato la competenza della Guardia di Finanza ad accertare ed a contestare le violazioni amministrative antiriciclaggio previste dagli artt. 57 e 58;
- situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, per le quali verrà predisposto un appunto informativo da inviare al reparto della Guardia di finanza competente, ai fini della vigilanza fiscale, e per cui si ritiene che le inquisite possano di fatto essere utilizzate per una successiva verifica fiscale in capo al cliente dello studio, sulla base delle informazioni scaturite dalla verifica sull’antiriciclaggio.
- violazioni penali: in tale circostanza, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura della fattispecie di reato rilevata, i militari operanti, a norma dell’art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale dovranno inoltrare senza ritardo, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., la notizia di reato al pubblico ministero, nonché rispettare le forme previste dal codice per l’assicurazione degli elementi probatori.