Ai fini antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), lo scorso mese di maggio, ha revisionato il sistema di raccolta e di gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette, da parte dei professionisti, con l’obiettivo di
- migliorarne la qualità;
- assicurare maggiore uniformità
- assicurare maggiore completezza.
Per chi conosce a fondo gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, quello della segnalazione di operazioni sospette (assieme, se vogliamo, all’altra segnalazione, quella sulle infrazioni alla circolazione del contante) è parso fin da subito il “mezzo” più significativo per l’individuazione degli illeciti, ma anche quello di più problematica applicazione.
Con particolare riferimento al contrasto delle attività illecite, è indubbio che, anche da parte dei professionisti, vi sia la consapevolezza che la presenza di flussi finanziari considerevoli, molto spesso di dubbia provenienza, tendono a distorcere il sistema economico nel suo complesso. In altri termini, anche i professionisti, ritengono ormai strategica l’azione di contrasto al riciclaggio.
In particolare, la globalizzazione delle attività finanziarie e l’estensione dei relativi confini commerciali delle imprese costituiscono, da un lato, un’occasione di crescita ma, contemporaneamente, presentano il rischio di agevolare il riciclaggio dei capitali illeciti. Ne deriva che la crescente presenza attiva a livello sovranazionale delle economie reali e finanziarie obbliga gli addetti ai lavori a esaminare il fenomeno del riciclaggio da una prospettiva estesa anche all’ambito internazionale.
Il canale telematico, quindi, deve essere visto come lo strumento necessario per incrociare i flussi di denaro. Esso, infatti, è stato preferito rispetto al cartaceo, con l’intento di favorire una maggiore tempestività nell’invio della segnalazione e della rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze rilevate dalle procedure interne di controllo.
Al riguardo, le istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale http://www.bancaditalia.it, riguardanti la comunicazione delle segnalazioni sospette ed entrate in vigore dal 16.05.2011, prevedono che gli scambi informativi con i soggetti segnalanti siano posti in essere per via telematica, tramite il portale della Banca d’Italia, sul quale i segnalanti devono preventivamente registrarsi.
Fino a qui per quello che riguarda la garanzia di migliore qualità, con buona pace di coloro che ritengono, a torto o a ragione, che la carta non troverà mai un valido sostituto.
In merito alla maggiore completezza, appare fin da subito rispettare le attese il contenuto della segnalazione telematica, che è formato da:
- dati identificativi della segnalazione;
- elementi informativi in forma strutturata;
- elementi descrittivi in forma libera.
L’uniformità, infine, prevista dalla nuova procedura è sicuramente l’elemento più discusso e discutibile.
La previsione di uno schema di segnalazione uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari finanziari, professionisti, altri operatori), pur con qualche diverso livello di dettaglio, richiama alla mente vecchi “fantasmi” già apparsi nelle notti insonni dei Professionisti seguite all’entrata in vigore dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.
Come per l’adeguata verifica del cliente, così per la “segnalazione sospetta”, il mondo degli studi professionali meriterebbe una più giusta considerazione della propria particolarità.
In conclusione, preme osservare che il professionista ha sempre ritenuto e considera tuttora gli adempimenti imposti dalla normativa in esame come una “giusta causa”. Ma, d’altra parte, per le criticità sopra osservate, non può e non potrà certamente esprimere giudizi confortanti in merito alle modalità con le quali il legislatore nazionale lo ha coinvolto.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 25 settembre 2009 n. 151 (inserimento del punto e-bis al comma 6 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2007 e del comma I-bis dell’art. 41);
- Documento emanato dalla Uif contenente le “istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, disponibile sul sito internet: www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/nom-circ.