DL 98/2011 – Manovra correttiva: la definizione semplificata delle liti fiscali

La manovra correttiva (DL n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011) porta novità sul fronte del contenzioso con il Fisco, nei seguenti termini:

  • Cessa l’obbligo di garanzia in caso di rateazione di somme oltre i 50.000 euro dovute al fisco in seguito ad accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale;
  • Il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima sarà però sanzionato con una maggiorazione del 60% e le residue somme dovute saranno iscritte a ruolo;
  • Non sarà tollerato un ritardo nel pagamento che superi il termine di scadenza della rata successiva.

La prima è, quindi, una buona notizia per chi sia incorso in un contenzioso con il Fisco, cui sia seguita adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, perché evita la prestazione della garanzia.

Fa da contrappeso il secondo punto, che vede l’inasprimento delle conseguenze del mancato pagamento di anche una delle rate seguenti la prima, con una sanzione impegnativa: la maggiorazione del 60% dei tributi ancora dovuti.

Sono interessanti anche i termini definiti per la tolleranza dei ritardi: ciascuna rata dovrà essere pagata entro la scadenza della successiva, pena appunto le sanzioni maggiorate appena descritte.

COSA SUCCEDEVA INVECE IN PRECEDENZA?

In precedenza, ovvero antecedentemente l’entrata in vigore del DL n. 98/2011, la rateazione di somme superiori a euro 50.000 dovute al fisco in caso di accertamento con adesione richiedeva, ex art. 8, comma 2, D.Lgs n. 218/97, che il contribuente prestasse idonea garanzia. La definizione della lite quindi si perfezionava tramite due diverse azioni: la prestazione della garanzia e il versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata e di mancata copertura della garanzia entro il termine di 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il fisco avrebbe agito contro contribuente e garante tramite iscrizione a ruolo delle somme a carico di entrambi.

Allo stesso modo era disciplinata la definizione dell’accertamento con acquiescenza (tecnicamente “per rinuncia all’impugnativa “) e in sede di conciliazione giudiziale.

EFFETTI PRATICI DELLE NOVITÀ

È chiaro che la novità apportata dalla manovra correttiva sembra avvantaggiare i contribuenti che si comportano correttamente con il Fisco e intraprendono la strada della conciliazione, andando invece a colpire più duramente chi “sta alle regole”, seguendo il dichiarato intento di “rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria”.

Sembra essere presente comunque anche un minimo di morbidezza pure nei confronti dei ritardi che non vadano a “compromettere” il piano di rateizzazione nel suo complesso, grazie alla flessibilità assicurata dalla disposizione relativa al pagamento della rata entro la scadenza di quella successiva, salvo il pagamento degli interessi, ovviamente.

Le novità si applicano ai procedimenti definiti dopo il 6 luglio 2011 o precedenti a tale data ma non perfezionati; non si applicano invece alle definizioni e alle conciliazioni anteriori al 6 luglio 2011.