Con il recentissimo Decreto Legge n. 98 del 6 Luglio 2011 sono state introdotte importanti modifiche al c.d. “Regime dei Minimi” (Legge 244/2007, art.1, commi da 96 a 117). Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono stati riformulati ad hoc. Tali modifiche saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2012.
Nuovi, quindi, saranno i requisiti richiesti per poter usufruire delle nuove agevolazioni e che qui di seguito prenderemo in esame, in attesa tuttavia di ulteriori specificazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter aderire al “nuovo regime dei minimi” sarà necessario:
- essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla Legge 244/2007, art.1, commi 96 e 99;
- iniziare o proseguire un’attività di impresa o di lavoro intrapresa successivamente al 31.12.2007;
- non aver esercitato attività artistica, professionale ovvero di impresa (anche in forma associata o familiare) nel triennio precedente l’inizio attività;
- che l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ad esclusione dei casi in cui l’attività precedente sia riconducibile al periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- che l’ammontare di eventuali ricavi, derivanti dalla prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto e prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di adesione al regime, siano inferiori ad euro 30.000,00.
Riassumendo, dal 1° gennaio 2012, solamente le persone fisiche che rispettano tali requisiti, potranno avvalersi del Nuovo Regime dei Minimi, godendo della nuova imposta sostitutiva ridotta del 5%, della non applicazione dei redditi all’IVA, IRAP ed agli Studi di Settore e dell’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Il regime, ha tuttavia dei limiti temporali, ovvero si applica solamente nel periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi.
Coloro in quali, pur in possesso delle caratteristiche qualitative e quantitative previste dalla Legge 244/2007, art.1, commi 96 e 99, non rispetteranno gli altri requisiti previsti dalla manovra correttiva, rientreranno in quello che possiamo considerare un regime dei minimi “modificato”.
Questo ulteriore regime, manterrà solo alcune delle agevolazioni del vecchio regime introdotto dalla Legge 244/2007.
Riassumiamo gli aspetti fondamentali:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- non assoggettamento dei redditi all’IRAP;
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo verrà tassato secondo le aliquote IRPEF ordinarie e non verrà assoggettato ad imposta sostitutiva;
- non c’è più l’esenzione all’IVA, tuttavia, tali contribuenti saranno esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici previsti dal D.P.R. 100/1998 (versamento dell’IVA in sede di dichiarazione annuale);
- i contribuenti saranno soggetti agli Studi di Settore.
Tale regime modificato cesserà di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui verrà meno una delle condizioni di cui alla Legge 244/2007, art.1, commi 96 ovvero si verificherà una delle fattispecie previste al comma 99 della Legge stessa.
I soggetti aderenti al regime modificato possono altresì optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, andrà comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta stessa. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando non permane la concreta applicazione della scelta operata.