È questa la novità in arrivo che modifica il testo dell’art. 18 del DPR n. 600/1973, che prevede l’innalzamento dei limiti dimensionali previsti per l’individuazione delle imprese minori.
L’articolo 7 co. 2 lett. m) del DL 70/2011, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, infatti, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la competitività del paese, amplia la platea di soggetti che possono usufruire della contabilità semplificata, determinando il reddito con le specifiche regole dettate dall’articolo 66 del TUIR.
Con l’obiettivo di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, il Decreto Sviluppo prevede che possano usufruire del regime contabile semplificato i soggetti che prevedono un ammontare dei ricavi:
- non superiore a 400.000 Euro per le imprese esercenti attività di servizi;
- non superiore a 700.000 Euro per le imprese esercenti attività diverse dai servizi o che nell’anno precedente non abbiano superato tale ammontare.
I precedenti limiti in vigore erano di Euro 309.874,14 per le imprese esercenti attività di servizi ed Euro 516.456,90 per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi. Una novità interessante se consideriamo che era dal 2001 che non venivano aggiornati gli importi riguardanti il limite del regime semplificato.
Il regime di contabilità semplificata è il regime naturale per tutti quei contribuenti che rientrano nei predetti limiti. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per tali contribuenti di manifestare l’opzione per il regime di contabilità ordinaria che ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a revoca.
Il mancato esercizio dell’opzione non implica l’inefficacia della scelta effettuata ma solo l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 così come previsto dall’art. 8 D.Lgs n. 471 del 18.12.1997.
I lavoratori autonomi non sono interessati dalla modifica poiché il regime contabile semplificato si applica a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.
Il regime di contabilità semplificata prevede la tenuta dei seguenti registri:
- registri Iva (fatture acquisti, fatture vendite, corrispettivi): nei registri Iva vanno annotate anche le operazioni che non rilevano ai fini Iva; costi e ricavi derivanti da operazioni non rilevanti ai fini di tale imposta, devono infatti, essere annotati entro 60 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono poi, essere annotate le quote di ammortamento, le rimanenze, i ratei ed i risconti, le fatture da ricevere e da emettere, le spese del personale dipendente ed ogni altra annotazione rilevante ai fini della determinazione del reddito;
- registro dei beni ammortizzabili che può essere omesso nel caso in cui le annotazioni relative a tali beni sono effettuate sul registro Iva acquisti;
- libro unico del lavoro;
- altri registri e libri previsti da specifiche norme.
I contribuenti in regime di contabilità semplificata non sono soggetti ad alcun obbligo di tenuta di libro giornale, libro degli inventari e delle altre scritture contabili previste dalla legge.
Verifica del limite di ricavi in caso di esercizio di più attività
Ai fini dell’individuazione del regime contabile naturale applicabile ai contribuenti che esercitano attività miste occorre distinguere se:
- il contribuente annota separatamente i ricavi ed in tal caso si fa riferimento all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività prevalente; a tal proposito si ricorda che la stessa Amministrazione Finanziaria, con la Circolare Ministeriale n. 80/E del 24 agosto 2001, ha chiarito che per attività prevalente deve intendersi quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta;
- il contribuente non annota separatamente i ricavi, in tal caso devono essere considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
In ogni caso il limite massimo di ricavi relativo a tutte le attività esercitate non può essere superiore ad € 700.000.
Se l’attività prevalente è la prestazione di servizi, il limite di ricavi da considerare conto è pari a € 400.000, se l’attività prevalente è diversa da quella di prestazione di servizi, il limite dei ricavi da considerare è pari a € 700.000.
Individuazione del limite di ricavi in presenza di casi particolari di attività
Nel caso di cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori, così come stabilisce l’articolo 18, co. 8, del D.P.R. 600/1973.
Analoga attenzione va prestata ai i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e libri, e per i distributori di carburante; in tali casi i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.