La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14365 del 30 giugno 2011, in apparente contrasto con la pronuncia n. 26635 del 2009, ha sancito il principio secondo cui l’Amministrazione Finanziaria può emettere un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente sulla base del semplice scostamento del reddito dichiarato da quello accertato mediante lo studio di settore.
Con particolare riferimento al caso di specie, il professionista, raggiunto da un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione Finanziaria, aveva proposto ricorso presso la Corte di Cassazione dopo che le Commissioni Tributarie provinciali e regionali gli avevano dato torto circa la validità dell’accertamento sopra citato. In generale, la Suprema Corte, con la sentenza n. 14365 del 2011, ha ricordato che gli studi di settore, da soli, non costituiscono elemento presuntivo sufficiente a fondare l’accertamento analitico induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), costituendo solo presunzioni semplici che devono essere corroborate da un’attività istruttoria che prenda in esame la situazione contabile del contribuente. Tuttavia, la Cassazione stabilisce che elemento fondamentale per porre gli studi alla base di un accertamento è il contraddittorio tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente nella fase amministrativa del contenzioso in cui il contribuente può esporre tutti i rilievi che ritiene più opportuni e di cui l’ufficio deve tenere conto per l’emissione dell’avviso di accertamento. Nel caso in esame, come affermato dalla Cassazione a sezioni unite, considerato che il contribuente, pur ritualmente invitato al contraddittorio, non era comparso, “l’Ufficio, in assenza delle osservazioni ritualmente richieste, può legittimamente emettere l’avviso di accertamento sulla base del solo dato disponibile dello scostamento tra il dichiarato e quello emergente dagli studi di settore, spettando al contribuente in fase contenziosa l’onere della prova contraria”.
Che gli studi di settore, quindi, rivestissero ancora adesso un ruolo di estrema importanza lo si intuisce, altresì, dal tenore letterale del comma 28 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (cosiddetta manovra economica 2011). In particolare, detto comma stabilisce che in presenza di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per l’’applicazione degli studi di settore o in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito del contribuente. Secondo la novella legislativa, inoltre, in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in materia di imposte dirette, IVA e IRAP, sono inasprite le sanzioni per infedele dichiarazione e, in particolare, la misura minima e massima delle sanzioni, del 50 per cento.
In merito alle sanzioni sopra citate, nell’ambito dell’infedele dichiarazione, preme osservare che l’omessa presentazione del modello previsto per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi, rispetto alle percentuali che vanno dal 100 al 200%, comporta una sanzione determinata in misura variabile, dal 150 al 300% delle maggiori imposte evase.
Ne deriva che la compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore deve essere puntuale e precisa. In merito alla compilazione del quadro G e con particolare riferimento ai professionisti, si ricorda che in esso devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l’applicazione dello studio di settore. Si precisa, in merito, che per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore è necessario avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Inoltre, per ciò che attiene ai dati da indicare nel quadro G, si precisa che essi devono essere comunicati tenendo conto delle relative istruzioni prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, la cui finalità è quella di determinare il reddito imponibile. Poiché, però, le istruzioni per la compilazione dello studio di settore non sempre esaustive, si propone un approfondimento necessario per la compilazione del rigo G12 (altre componenti negative).
Al riguardo, infatti, le istruzioni per la compilazione del rigo innanzi richiamato si limitano semplicemente a precisare che vanno indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall’esercizio dell’arte o professione che non sono state incluse nei righi precedenti enunciando semplicemente l’inclusione di interessi passivi sostenuti per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale, dei canoni di locazione finanziaria e non finanziaria deducibili, delle spese relative agli immobili con esclusione delle quote di ammortamento indicate nel rigo G11 e del 10 per cento dell’IRAP versata. Poiché, quindi, non può dirsi esaustiva l’elencazione di cui sopra, si propone, un prospetto in cui sono riepilogati i righi di riferimento del quadro RE, il relativo rigo G12 dello studio di settore e i conti di riferimento del prospetto contabile.
Rigo quadro RE modello Unico 2011 | RE09, RE10, RE13 e RE19 | ||
Rigo quadro G – Studio di settore | G12 – Altre componenti negative | ||
Descrizione dei conti relativi alla contabilità del professionista |
10 per cento IRAP versata | Interessi passivi | |
Acqua | Manutenzione fabbricato adibito a uso promiscuo | ||
Altri costi per il godimento dei beni di terzi deducibili | Manutenzione fabbricato professionale | ||
Ammortamento manutenzione straordinaria | Noleggi impianti telefonici | ||
Combustibile per il riscaldamento | Noleggio impianti e macchinari | ||
Fitti passivi | Spese condominali | ||
Gas da riscaldamento | Spese relative a immobili utilizzati a uso promiscuo |