Con le modifiche apportate dalla manovra 2011, contenuta nel decreto legge 98/2011, convertito nella legge 111/2011 e dal Decreto Sviluppo, DL n. 70/2011, poi Legge n.106/2011, è stata rivisitata la normativa che riguarda l’avviso di accertamento esecutivo e l’iscrizione a ruolo provvisoria dei crediti erariali.
La cronologia degli interventi normativi
- Art. 29 del Decreto Legge 78/2010: a partire dal 1° luglio 2011 l’avviso di accertamento diviene immediatamente esecutivo assumendo altresì le funzioni di cartella di pagamento;
- Art. 7, comma 2 del Decreto Legge 70/2011: si rivede la disciplina dell’accertamento esecutivo modificando la sospensione dell’esecuzione forzata degli accertamenti esecutivi per 180 giorni nonché la riduzione dalla metà a un terzo delle somme provvisorie da iscrivere a ruolo;
- Art. 2, comma 30 del Decreto Legge 98/2011: viene rinviato il debutto di questi atti dal 1° luglio 2011 al 1° ottobre 2011 (rinvio necessario a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 70/2011)
La nuova normativa incide sulle scelte che il contribuente dovrà affrontare a seguito della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, anche alla luce del fatto che, decorsi i termini per il pagamento e/o il ricorso, verrà inviato il carico tributario all’agente per la riscossione, con la sospensione automatica dell’esecutività per 180 giorni.
Il contribuente avrà queste opzioni:
- pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento al fine di evitare il pagamento degli oneri accessori e i rischi dell’esecuzione;
- decorsi 60 giorni, pagare nei 30 giorni successivi per evitare l’esecuzione e gli interessi di mora (rischiando altresì le procedure cautelari e conservative);
- nei termini per la presentazione del ricorso proporre, nel caso in cui vi fossero margini per intraprendere una trattativa con l’amministrazione finanziaria, istanza di accertamento con adesione (ex articolo 6 del decreto legislativo 218/1997), con sospensione di altri 90 giorni del termine di proposizione del ricorso;
- contestualmente alla proposizione del ricorso, chiedere anche la sospensiva dell’esecutività dell’atto al giudice tributario che, nel termine di 180 giorni (gli stessi nei quali, a seguito della sospensione automatica, l’agente per la riscossione sarà impossibilitato a procedere all’esecuzione), dovrà decidere sulla sospensiva proposta;
- se il contribuente chiede la sospensiva e il giudice non si pronuncia entro 180 giornidalla relativa notifica oppure respinge l’istanza, l’agente per la riscossione, decorsi i 180 giorni di sospensione automatica, procederà all’esecuzione forzata salvo che il contribuente non provveda al versamento:
- del 30% della maggiore imposta accertata;
- degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’avviso;
- dell’intero aggio (9% riconosciuto all’agente per la riscossione).
Per il contribuente diventa importante l’opzione che prevede, con la presentazione del ricorso, l’istanza di sospensione giudiziale, nella quale il contribuente dovrà ben evidenziare i fatti a seguito dei quali subirebbe un “danno grave ed irreparabile” dall’esecutività dell’accertamento. È il caso di evidenziare che l’istanza potrà essere accolta se specifica i fatti che, in considerazione della situazione personale e soggettiva del singolo contribuente, produrrebbero il pregiudizio imminente e irreparabile. La generica indicazione di situazioni di pericolo, come dottrina e giurisprudenza concordano, non troverà accoglimento.
Infine, si sottolinea che in capo ai giudici tributari non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non decideranno le istanze di sospensione giudiziale nel termine indicato dalla norma. La situazione lascia perplessi considerando che le Commissioni tributarie hanno un tempo mediamente più lungo per la decisione con la conseguenza che molte istanze di sospensione saranno valutate quando ormai la sospensione automatica sarà terminata e l’avviso di accertamento ormai esecutivo.