La manovra riscrive le regole per il riporto delle perdite fiscali. Per le società di capitali lo scomputo delle perdite sarà contenuto nei limiti dell’80% del reddito. Invariata la normativa per i restanti soggetti. Dubbi circa la decorrenza della novità.
L’articolo 23, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, elimina i limiti temporali per la compensazione dei risultati negativi, introducendo un tetto dell’80% del reddito di ciascun esercizio.
La modifica all’articolo 84 del Tuir si pone l’obiettivo di armonizzare la normativa italiana a quella dei principali paese europei. A seguito della novità la perdita subìta da una società sarà riportabile senza alcun limite temporale. Ne deriva un indubbio vantaggio per quelle imprese che necessitano di un periodo più lungo per produrre redditi di importo capiente. E’ utile ricordare che in precedenza le perdite erano riportabili senza limiti di tempo se conseguite nei primi tre esercizi sociali. Le perdite conseguite dopo i primi tre esercizi sociali erano riportabili per un periodo di cinque anni.
A fronte dell’eliminazione del limite temporale si introduce un vincolo di riportabilità annuo pari all’80% del reddito. Il vincolo si traduce in un’ anticipazione temporale delle imposte dal momento che la quota annua non compensata (pari al 20% del reddito, laddove la perdita riportabile superi l’80%) sarà utilizzabile in un esercizio successivo per abbattere i redditi. Per esempio: se la perdita del 2011 è pari a euro 100.000 e in ciascuno dei successivi cinque anni il reddito è di euro 20.000, la società compenserà ogni anno un importo di euro 16.000 (pagando l’Ires sui residui 4.000), ma la perdita ancora disponibile al termine del quinto esercizio pari a euro 20.000 sarà compensabile dal sesto anno in poi fino al suo esaurimento considerando sempre il limite dell’80%.
La norma in esame va coordinata con l’art. 8, comma 3 del TUIR e ne deriva che la disciplina del recupero delle perdite varia a seconda della tipologia del soggetto-contribuente in esame.
- Imprese in contabilità semplificata e i professionisti: la perdita delle imprese minori e quella del lavoratore autonomo si compensa in via orizzontale con tutti gli altri redditi del contribuente (lavoro dipendente, fabbricati e via dicendo), mentre l’eventuale eccedenza non è riportabile negli anni successivi e viene di fatto cancellata.
- Imprese individuali, società di persone in contabilità ordinaria, srl in regime di trasparenza: La perdita di un esercizio è compensata con redditi derivanti nello stesso anno da eventuali altre attività di impresa esercitate inclusi redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in contabilità ordinaria o semplificata. L’eccedenza è riportabile nei cinque anni successivi ed è compensabile con redditi della medesima natura. Per le perdite conseguite nei primi tre esercizi non vi sono limiti temporali per quanto concerne la riportabilità negli anni successivi.
- Società di capitali e imprese IRES: come illustrato sopra, la perdita di un esercizio è compensabile nei esercizi successivi entro l’80% del reddito e senza alcun limite temporale.
La norma novellata è da giudicare con favore in quanto si superano quelle modalità elusive che portavano le società a porre in essere operazioni di refreshing delle perdite (ossia operazioni che di fatto allungano il periodo di riportabilità delle perdite: per es. una società che con perdite vicine alla scadenza cede un immobile ad un’altra società del gruppo rilevando una plusvalenza che viene compensata dalle perdite, mentre la società acquirente recupera sotto forma di maggiori ammortamenti).
Da chiarire la decorrenza della novità. Per le modifiche al regime delle perdite, a differenza di altre contenute nell’articolo 23, non è prevista alcuna deroga allo Statuto del contribuente. In tale ipotesi, le modifiche normative alla disciplina dei tributi scattano dall’esercizio successivo a quello in corso al momento in cui sono introdotte (articolo 3, legge 212/00) che sarebbe il 2012. La relazione al provvedimento ipotizza l’efficacia a partire dalle perdite formatesi nel 2011. Si resta in attesa di un chiarimento ministeriale.