Dopo che il legislatore ha previsto la possibilità di applicare gli studi di settore anche nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno adottato, in base all’esercizio di specifica opzione, la tenuta della contabilità ordinaria, la rilevanza delle scritture contabili quale strumento di difesa nei confronti del Fisco sembra essere definitivamente venuta meno. Tuttavia questa conclusione non è del tutto corretta.
La tenuta del libro dei movimentazioni finanziari in luogo del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 consente ancora ai professionisti di contrastare con efficacia le presunzioni bancarie. La circostanza non è di poco conto e dovrà essere ben valutata in sede di impianto contabile.
La manovra economica 2011
La formulazione originaria del D.L. n. 98/2011 prevedeva l’eliminazione della presunzione “prelevamenti non giustificati = compensi professionali” prevista dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972.
Successivamente, però, il D.L. n. 98/2011 convertito in legge ha conservato la predetta presunzione senza apportare alcuna modifica normativa. Pertanto ancora oggi i prelevamenti effettuati dai professionisti di somme di denaro tratte sui conti correnti, se non risultano dalle scritture contabili e laddove non sia possibile indicare il relativo beneficiario, si traducono in maggiori compensi accertabili.
Tuttavia, affinché trovi applicazione la predetta presunzione, le due condizioni devono coesistere. È dunque sufficiente che il prelevamento risulti dalla contabilità del professionista perché la presunzione risulti di fatto inapplicabile, a condizione, però, che non venga indicato al Fisco il beneficiario delle predette somme.
La soluzione dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha tentato di fornire una limitazione all’uso indiscriminato della presunzione in rassegna. D’altra parte se non vengono stabilite delle specifiche limitazioni c’è il concreto rischio che lo strumento a disposizione del Fisco sia difficilmente contrastabile. A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che il professionista non può fornire profili probatori generici (cfr sentenza n. 16650 del 2011).
La circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 ha specificato che la presunzione in rassegna non dovrà essere applicata qualora i prelievi non giustificati siano esigui, occasionali o comunque coerenti con il tenore di vita rapportabile al volume d’affari dichiarato dal contribuente. D’altra parte il professionista potrebbe al limite non essere in grado di indicare un beneficiario per la semplice ragione che le somme prelevate sono destinate in quello specifico momento a confluire su un altro conto corrente. In buona sostanza le somme prelevate non vengono materialmente spese, ma risultano semplicemente “estromesse” dalla contabilità dello studio per confluire sui conti correnti personali.
È assolutamente normale che, periodicamente, il lavoratore autonomo prelevi, per esigenze future, gli utili realizzati dal conto corrente dello studio. In questo caso il lavoratore autonomo non sarà in grado di fornire al Fisco alcun nominativo. Fornire la benché minima prova è un’impresa non solo ardua, ma praticamente impossibile.
Occorre poi considerare che la necessità di indicare i soggetti destinatari (che potrebbero anche mancare) delle somme estromesse dalla gestione dello studio obbligherà i professionisti alla tenuta di una contabilità personale e parallela. Solo in questo modo sarà possibile ricostruire i flussi di denaro utilizzati, evidentemente, per le proprie esigenze personali.
Il ruolo delle scritture contabili
È stato già ricordato che affinché trovi applicazione la presunzione di cui al citato art. 32 il prelievo non giustificato non dovrà risultare dalle scritture contabili. Tale circostanza non si verificherà qualora il professionista abbia optato per la tenuta della contabilità ordinaria ed abbia tenuto correttamente il libro dei movimenti finanziari.
Infatti se il lavoratore autonomo ha deciso di tenere, per scelta, la contabilità ordinaria, dal predetto registro devono risultare gli estremi del conto corrente del professionista. Pertanto risulteranno analiticamente indicati di volta in volta tutti prelievi effettuati dal professionista per le propri esigenze personali.
In questo caso, qualora tutte i prelievi siano stati regolarmente contabilizzati mancherà una delle condizioni in grado di rendere applicabile la presunzione in rassegna. In questo modo è evidente come le scritture contabili consentano al professionista di potersi difendere ancora oggi con successo contro le pretese del Fisco. Infatti l’art. 32 citato potrà essere applicato solo laddove le somme prelevate non risultino dalla contabilità del professionista.
Nicola Forte – Centro Studi CGN