Slitta al 16 dicembre il termine per la regolarizzazione dei premi detassati

L’Agenzia delle Entrate annuncia con la Circolare 36/E del 28 luglio 2011 lo slittamento al 16 dicembre 2011 dei termini per il versamento degli importi ancora dovuti ai fini IRPEF, nel caso in cui, nei primi mesi dell’anno il sostituto d’imposta abbia erroneamente applicato l’imposta sostitutiva del 10% in luogo della tassazione ordinaria.

La suddetta circolare facendo riferimento alla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/E del 10 maggio 2011, precisa che i sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio del 2011, hanno applicato l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività in assenza di accordi o contratti collettivi di 2° livello, hanno più tempo per regolarizzare i versamenti degli importi, senza incorrere nell’applicazione di sanzioni.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che la proroga si è resa necessaria in considerazione delle difficoltà incontrate da parte dei sostituti d’imposta nel rispettare la scadenza originariamente prevista (1° agosto).

Viene altresì specificato che tale proroga è da considerarsi anche in riferimento ad eventuali rapporti di lavoro che nel frattempo sono cessati.

Le obiettive condizioni di incertezza, sull’ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, richiamate dalla Circolare 36/E fanno riferimento all’esigenza di chiarimenti manifestati da molti sostituti d’imposta sulla previsione dell’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività solo se prevista espressamente da accordi collettivi territoriali o aziendali.

I principali dubbi erano sorti nell’ipotesi di contratto collettivo stipulato nel corso del 2011 ed  efficace dal 1° gennaio dello stesso anno. La domanda posta da molti sostituti d’imposta era se fosse corretta l’applicazione dell’agevolazione anche agli emolumenti relativi ad incrementi di produttività erogati nel corso del 2011, ma antecedentemente alla data di stipula del contratto di 2° livello.

Alla domanda, l’Agenzia delle Entrate aveva risposto congiuntamente al Ministero del Lavoro, assumendo una posizione netta e intransigente sul fatto che l’agevolazione fiscale può essere applicata solo alle somme erogate dopo la data di stipula degli accordi, precisando che ai sostituti che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 avessero applicato la detassazione sulle voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di 2° livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovessero essere applicate le sanzioni, rispettando così il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 3 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

Da quest’anno infatti, sono agevolabili le somme di produttività previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, mentre NON sono agevolabili le stesse somme previste da intese nazionali o individuali come lo erano nel 2010.

Le somme erogate dal datore di lavoro prima della stipula dell’accordo o del contratto collettivo non sono agevolabili, anche se l’accordo o il contratto collettivo prevede la retroattività al 1 gennaio 2011.

Per concludere, niente sanzioni, ma solo ai sostituti d’imposta che provvederanno a saldare entro la data del 16 dicembre 2011 la differenza, maggiorata degli interessi, tra l’imposta sostitutiva già pagata e l’importo delle effettive ritenute ordinarie effettivamente dovute.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com