Ormai ne parlano tutti: da sabato 17 settembre u.s., giorno in cui è entrata in vigore la Legge 148/2011, l’aliquota IVA del 20% è stata aumentata al 21%.
Ma qual è l’effettivo momento in cui deve essere applicata la nuova aliquota?
Le regole stabilite dall’art.6 del DRP 633/72 distinguono il momento di applicazione dell’IVA in caso si tratti di cessione di beni mobili ed immobili o in caso di prestazioni di servizi.
Per la cessione di beni mobili viene presa in considerazione la data di consegna del bene e quindi se la cessione è avvenuta prima del 17/9, al momento di emissione della fattura l’aliquota applicabile sarà quella del 20%; se la cessione è avvenuta dal 17/9 l’aliquota sarà del 21%. Ad esempio, in caso di emissione di fattura differita a carattere mensile, dovranno essere emesse fatture con doppia aliquota – 20% e 21% – partendo dal giorno di consegna della merce, ponendo come data di riferimento il 17 settembre.
L’eventuale incasso a titolo di acconto, anche se avviene prima della data di consegna della merce, costituisce sempre momento di effettuazione dell’operazione e pertanto anche in questo caso si dovrà porre attenzione alla data di versamento dell’importo: se prima del 17/9 dovrà essere emessa fattura al 20%, se l’incasso avviene dal 17/9 la fattura esporrà l’IVA al 21%. Stessa regola deve essere applicata in caso di emissione di fattura anticipata.
Per la cessione di beni immobili, deve essere considerata la data di stipula dell’atto. Anche in questo caso valgono le regole sopra esposte.
Per la prestazione di servizio, invece, non assume alcun valore la data di ultimazione della stessa, in quanto si considera effettuate alla data in cui il corrispettivo viene versato. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima del pagamento, l’operazione si considera effettuata al momento stesso di emissione della fattura stessa. Possiamo quindi affermare che per le prestazioni di servizio la data di effettuazione della prestazione è sempre quella in cui viene emessa la fattura, a prescindere dall’incasso o meno del corrispettivo.
Quindi, se la fattura è emessa prima del 17/9 l’aliquota sarà del 20%, se è emessa dal 17/9 l’aliquota applicata sarà del 21%.
Particolare è l’emissione di fattura con IVA ad esigibilità differita: è il caso, ad. es. di operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici. In questo caso, il momento di effettuazione della prestazione e quello dell’esigibilità dell’imposta non coincidono e quindi se le fatture sono state emesse ed annotate nel registro vendite fino al 16/9 viene applicata l’aliquota del 20%; se le stesse sono state emesse ed annotate nel registro dal 17/9 sarà applicata l’aliquota del 21%.
Per l’emissione di fatture con il sistema dell’IVA per cassa, quelle fatture cioè per le quali il momento dell’effettuazione dell’operazione coincide si con quello di emissione della fattura, ma l’esigibilità dell’IVA si verifica al momento del pagamento del corrispettivo, valgono le medesime regole riguardanti l’emissione di fattura con IVA ad esigibilità differita.
Per quanto riguarda invece i corrispettivi, l’aumento dell’IVA avviene con riferimento alle operazioni effettuate dal 17/9.
La Legge 148/2011 modifica l’art. 22 c.2 del DPR 633/72 che determina le modalità di scorporo dell’IVA per l’annotazione di imponibile ed imposta nei registri obbligatori, indicando come obbligatorio il sistema di calcolo matematico così riassumibile:
– Utilizzando il divisorio 104, per i corrispettivi soggetti ad IVA al 4%
– Utilizzando il divisorio 110, per i corrispettivi soggetti ad IVA al 10%
– Utilizzando il divisorio 121, per i corrispettivi soggetti ad IVA al 21%
Infine, va specificata la procedura da adottare in caso di note di variazione che devono tenere conto dell’aliquota applicata all’operazione da rettificare; pertanto la variazione sarà al 20% o al 21% se l’operazione originaria era stata assoggettata al 20% o al 21%.