È stato approvato ieri dall’aula del Senato il Ddl di conversione del D.L. n. 138/2011, mediante voto di fiducia sul maxi-emendamento presentato dal Governo. In questo articolo, analizziamo le principali novità che prevede questa nuova versione della manovra, dal momento che alcune delle modifiche apportate costituiscono un ritorno al passato, e che sono state reinserite alcune delle misure che erano state prima previste e poi eliminate nei giorni scorsi.
Viene anticipato il graduale innalzamento a 65 anni dell’età pensionabile per le donne nel settore privato, che non partirà più nel 2016 ma a partire dal 2014 attraverso l’adeguamento delle pensioni.
A sorpresa è stato re-introdotto l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva, che passa dal 20% al 21%, con destinazione del maggior gettito a miglioramento dei saldi del bilancio pubblico.
L’aumento dell’IVA era stato escluso e previsto solo in extremis, ma adesso costituisce la parte “clou” del nuovo pacchetto, dato che permette di fare cassa subito e migliora i saldi di bilancio.
Modifiche anche all’emendamento che prevede il carcere agli evasori. Dopo le modifiche di ieri è sempre prevista la reclusione, ma solo nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– ammontare dell’imposta evasa superiore al 30% del volume d’affari
– ammontare dell’imposta evasa superiore a 3 milioni di euro
Non è stato confermato il provvedimento che dava la possibilità alle banche di poter riscattare i debiti delle imprese (certificazione dei debiti che la P.A. ha contratto con le imprese).
Reinserito ancora una volta il contributo di solidarietà del 3% sopra i 300 mila euro di reddito annuo a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013. Il contributo di solidarietà sarà deducibile dal reddito complessivo e, ai fini dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, si applicheranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Tale contributo verrà mantenuto fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
Ridotto il taglio all’indennità per i parlamentari con seconda attività lavorativa. Nessun taglio del 50% dell’indennità per i parlamentari che percepiscono altri redditi da lavoro. La riduzione è stata infatti attenuata. Coloro che percepiscono un reddito da lavoro uguale o superiore al 15% dell’indennità la riduzione del 20% o dell’indennità stessa si applica esclusivamente alla parte eccedente i 90 mila euro e fino a 150 mila. Si applica invece in misura del 40% per la parte eccedente i 150 mila euro.
Tra le altre misure contenute nel testo approvato figurano alcune modifiche al D.P.R. n. 633/72, in relazione alle modalità di scorporo dell’IVA per commercianti al minuto e soggetti assimilati e alle operazioni a esigibilità differita effettuate nei confronti di Stato ed enti pubblici.
Prorogati di un anno i termini di accertamento ai fini Iva pendenti al 31 dicembre 2011 per tutti quei soggetti che hanno aderito al condono di cui alla Legge n. 289/2002. Restano confermate le misure inserite per incentivare la partecipazione del Comuni all’accertamento. Inoltre ai Comuni viene data la possibilità di stabilire aliquote dell’addizionale comunale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
Confermata anche l’imposta di bollo del 2% sui trasferimenti in denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed operatori finanziari, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Nessun ritocco alle misure relative alle società di comodo e alla tassazione per le cooperative, mentre è stato ripristinato il SISTRI (che era stato cancellato in una delle ultime modifiche) e introdotte alcune novità sul contributo unificato.
Il provvedimento passa ora alla Camera.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN