Tra le tante novità in merito alle professioni, il D.L. 138/11 convertito nella legge n. 148/11, ne introduce una che dà una bella stretta sulle responsabilità dei professionisti, prevedendo l’obbligo per tutti di stipulare un’assicurazione obbligatoria a tutela dei danni arrecati al cliente.
È utile ricordare che, fino ad ora le assicurazioni professionali erano solo fortemente consigliate, ma non erano obbligatorie per tutti i professionisti, o lo erano solo per determinati incarichi (esempio: l’abilitazione ad apporre il visto di conformità per i crediti Iva che superano i 15 mila euro impone ai commercialisti di procurarsi una polizza ad hoc).
La manovra di Ferragosto, con lo scopo di garantire la qualità del servizio al cliente, assicurando così al cliente stesso il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze e/o negligenze del professionista, introduce l’obbligatorietà della polizza antirischi per tutti i professionisti.
I soggetti interessati dalla norma sono tutti i professionisti, senza esclusioni, siano appartenenti all’area medica (medici, farmacisti, infermieri e assistenti sociali), all’area tecnica (ingegneri, architetti, periti agrari, etc.) ed all’area economico-giuridica (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, etc.).
Nel momento stesso in cui assume l’incarico professionale, è obbligo del professionista rendere noti al cliente gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale.
Sebbene il professionista sia libero di stipulare la polizza assicurativa con la compagnia che riterrà più opportuna, la norma ha espressamente previsto che le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate dai consigli nazionali e gli enti previdenziali dei professionisti, che potranno così stipulare convenzioni speciali e a condizioni vantaggiose in favore dei propri iscritti.
La polizza assicurativa è posta a tutela del cliente a fronte di eventuali errori del professionista commessi sia per colpa lieve che per colpa grave nell’esercizio delle sue attività professionali. Dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni causati da comportamenti dolosi.
Per quanto riguarda i termini, gli ordini professionali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno essere riformati al nuovo obbligo che incombe in capo ad ogni professionista.
I dettagli e la portata della norma sono però ancora da tutti da chiarire, sia in merito all’entità dei massimali, sia in merito all’entità delle franchigie e degli scoperti. Dubbi e incertezze quindi non mancano mai!
La norma in oggetto si limita ad indicare esclusivamente che l’assicurazione professionale dovrà essere idonea ad assicurazione la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio professionale, senza specificare ulteriormente in cosa consiste tale idoneità e quali sono i rischi professionali oggetto di copertura.
Concludendo, sono quasi certo (ma spero di sbagliarmi) che questo nuovo obbligo, comporterà un aumento delle cause per responsabilità nei confronti dei professionisti ad ogni seppur minimo segnale di scontento da parte del cliente.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN