Partite IVA inattive: la sanatoria in F24-elementi identificativi

Il comma 22 del D.L. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011, introduce il comma 15-quinquies nell’art. 35 del DPR 633/72, contenente disposizioni atte a regolamentare le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, al fine di prevedere la revoca della partita IVA nel caso in cui, per tre annualità successive, il titolare non abbia esercitato attività di impresa e/o di lavoro autonomo ovvero non abbia provveduto all’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il successivo comma 23 introduce la possibilità per tali contribuenti di sanare la violazione di omessa presentazione della dichiarazione di cessata attività tramite il versamento della sanzione indicata nell’art.5 c.6 del D.Lgs. 471/97, ridotta ad 1/4 e cioè pari a 129 euro.

Con la Risoluzione 93/E del 21 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti, oltre a quelli già indicati nella Circolare 41/2011.

Innanzitutto, l’Agenzia raccomanda la corretta compilazione del modello F24-elementi significativi, da utilizzare per il versamento della sanzione, in quanto dai dati indicati nel modello l’Agenzia stessa effettuerà la cessazione dell’attività del soggetto versante, alla data del 31 dicembre dell’anno indicato nel modello di pagamento.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento dei 129 euro (8110) è stato istituito con la Risoluzione 72/2011; In sede di compilazione del modello F24-elementi identificativi devono essere indicati :

– nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;

– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”

– il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;

– il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la partita Iva da cessare;

– il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;

– il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di cessazione dell’attività nel

formato AAAA.

Successivamente, viene chiarito che l’effettuazione del versamento sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’art.35 DPR 633/72 e, pertanto, il contribuente non dovrà presentare il modello di cessazione attività AA7/10 o AA7/9. Parimenti, non è richiesta, da parte dell’Agenzia stessa, la ricevuta dell’avvenuto versamento, tenuto conto che il dato viene automaticamente acquisito dai sistemi informatici dell’Anagrafe Tributaria.

Con il versamento della sanzione, infine, viene confermato che sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA  e dei redditi di impresa e/o lavoro autonomo di importo pari a zero, per i periodi d’imposta successivi all’anno di effettiva cessazione indicato nel modello F24 con il quale viene corrisposta all’Erario la sanzione prevista.