Rateazione degli avvisi bonari: ecco le nuove regole

Con il cosiddetto “D.L. sviluppo” (D.L. n.70 convertito in Legge n.106/2011) sono state introdotte novità che riguardano da vicino le piccole-medie imprese. Nello specifico il legislatore ha introdotto rilevanti semplificazioni in materia di rateazione degli avvisi bonari, ovvero per la dilazione delle somme dovute in seguito a:

–          liquidazione automatica delle dichiarazioni (art.36-bis del DPR 600/73);

–          controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter del DPR 600/73 ed ai fini Iva art.54-bis del DPR 633/72).

Secondo la versione precedente alla riforma del decreto sviluppo (D.Lgs. n.462/97), le somme dovute potevano essere rateizzate nei seguenti modi:

–          per importi superiori a 2.000,00 euro in un massimo di 6 rate trimestrali;

–          per importi superiori a 5.000,00 euro in un massimo di 20 rate trimestrali.

Per gli importi inferiori ai 2.000,00 euro, al fine di poter usufruire del beneficio della dilazione, il contribuente era tenuto a presentare apposita richiesta scritta all’Agenzia competente, da inviare entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario, per giustificare una situazione di obiettiva temporanea difficoltà. Invece per le somme dovute di importo superiore a 50.000,00 euro era dovuta idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (in alternativa ipoteca volontaria di 1° grado sui beni immobili).

La nuova Legge ha innovato fortemente la materia prevedendo che la rateazione delle somme possa avvenire senza problemi a prescindere dal loro importo e dunque eliminando l’obbligo di dimostrare all’Ufficio la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per gli importi inferiori ai 2.000,00 euro.

Una seconda importante novità è quella che riguarda il sistema delle garanzie: la fideiussione o l’ipoteca di 1° grado sui beni  immobili di proprietà è richiesta solo se le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori a 50.000,00 euro. Dunque il limite va riferito all’importo complessivo al netto della prima rata versata. Il legislatore, con tale riforma, da un lato ha voluto andare incontro alle forti difficoltà che i soggetti incontrano per ottenere le polizze, dall’altro ha inteso uniformare la dilazione degli avvisi bonari a quanto già previsto per gli istituti deflattivi del contenzioso: infatti per l’adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale, le garanzie sono necessarie solo se le rate successive alla prima sono nel complesso superiori a 50.000,00 euro.

Ulteriore novità è che gli importi delle rate concesse possono essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. Ciò significa che, nel caso si abbia disponibilità economica nell’immediato, opportunamente calibrando l’importo della prima rata è possibile evitare le garanzie sui 50.000,00 euro di debito.

Anche la dilazione delle somme dovute a seguito di tassazione separata ha subito una sostanziale modifica: è stato eliminato il vincolo di importo minimo per la rateazione, in precedenza fissato a 500,00 euro.

Rimangono inalterati invece il comma 4 e il comma 7 dell’art.3-bis del D.Lgs. 462/97. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione. L’importo a debito per imposte, interessi e sanzioni è dovuto in misura piena, dedotto quanto già versato, e il debito residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione. Se è stata prestata garanzia, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi a carico del contribuente, del garante o del terzo datore d’ipoteca qualora non risulti versato l’importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione dell’avviso.

Se il contribuente decade dal beneficio della dilazione degli avvisi bonari, all’atto della ricezione della cartella di pagamento non potrà più essere concessa la dilazione ex art.19 del DPR 602/73.

 

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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