In ambito di segnalazione delle operazioni sospette, va preliminarmente osservato che l’art. 3 del d.lgs. 231/2007 precisa che i destinatari della disciplina antiriciclaggio adempiono agli obblighi previsti avuto riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.
La notizia della possibile violazione deve essere quindi acquisita in relazione ai compiti di servizio, dei professionisti obbligati e nei limiti delle loro attribuzioni. Ne consegue che non rilevano ai fini dell’applicazione della normativa in esame:
- né le notizie acquisite nel corso di attività espletate a titolo personale o, comunque, non professionale;
- né quanto il professionista dovesse apprendere anche nello svolgimento del proprio mandato, in un contesto diverso dalle operazioni compiute o richieste dai clienti.
L’art. 41 c. 1 del decreto legislativo n. 231/2007 dispone che i soggetti obbligati inviano all’Unità di Informazione Finanziaria una segnalazione relativa all’operazione sospetta “quando hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compite o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate – tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita.
L’area da cui attingere eventuali elementi di sospetto è ampia e si riferisce alle circostanze oggettive e soggettive che accompagnano la prestazione professionale. L’accento va, comunque, posto sulla ragionevolezza dei motivi che devono sussistere non essendo sufficiente un indice di anomalia isolato ovvero congetture o illazioni da parte del professionista.
In altre parole il professionista dovrà effettuare una valutazione complessiva dei rapporti intercorsi nel tempo con ciascun cliente, non essendo sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo in esame, un giudizio limitato a singole operazioni.
Ciò non comporta l’assunzione da parte del professionista della veste di investigatore, l’attività di valutazione posta in essere dallo stesso dovrà essere unicamente basata sulle informazioni di cui lo stesso dispone in ragione delle funzioni esercitate.
Si è quindi definitivamente chiarito che il professionista non compie indagini, ma si limita ad utilizzare le informazioni in proprio possesso, acquisite nel corso della attività professionale prestata, avvalendosi della propria esperienza e capacità di valutazione. Il professionista, dunque, è tenuto a chiedere ai clienti informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale, questa è l’unica attività di tipo investigativo ci cui si può far carico il professionista.
La UIF dovrà archiviare le segnalazioni ritenute infondate, mantenendone evidenza per 10 anni.
Per le segnalazioni ritenute fondate dovrà senza indugio trasmetterle alla Direzione Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.
Alle segnalazioni dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L’art. 48 del decreto legislativo n. 231/2007 impone all’UIF di comunicare al segnalante direttamente o per il tramite degli ordini professionali, laddove questi siano stati il veicolo attraverso cui la segnalazione è giunta all’UIF, l’inoltro della segnalazione alle autorità investigative. Pertanto il professionista dovrà essere informato sia in caso di inoltro della segnalazione agli organi di vigilanza, sia in caso di avvenuta archiviazione della stessa. In tal modo il legislatore garantisce al segnalante un flusso di ritorno in relazione agli esiti della segnalazione effettuata. Detta garanzia viene meno nel caso in cui la comunicazione possa recare pregiudizio ad eventuali indagini investigative. A loro volta gli organi investigativi sono obbligati ad informare l’UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.
Sul professionista ovvero sull’ordine professionale incombe il divieto di comunicare ai clienti o a terzi le informazioni relative all’esito della segnalazione.
I professionisti non sono tenuti ad effettuare la segnalazione dell’operazione sospetta laddove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 12 del d.lgs. 231/2007:
- § informazioni ottenute nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente si tratta della raccolta di informazioni finalizzati ad un descrizione della condizione giuridica in cui si trova il cliente;
- § espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. Questa esenzione si ricollega direttamente all’art. 24 della Costituzione in quanto tende a dare concreta attuazione al principio secondo cui il diritto alla difesa costituisce diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
L’esenzione trova applicazione non solo nel caso di vero e proprio contenzioso, ma anche in presenza del cd pre-contenzioso. L’esclusione si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi agli organismi di conciliazione.
In presenza di questi casi il professionista non solo ha il diritto di non inviare la segnalazione ma anche il dovere nei confronti del cliente.
Ciò premesso è di fondamentale importanza comprendere quando si rimane nell’ambito della mera consulenza giuridica, per cui non sorge l’obbligo della segnalazione, rispetto alle ipotesi in cui la consulenza evolve in prestazioni attinenti le modalità tecniche, economiche e finanziarie di compimento di operazioni sospette, in relazione alle quali l’esimente viene meno.
A tale riguardo si osserva che:
- l’esame della posizione giuridica è il primo momento di un ciclo di servizio professionale, caratterizzato in termini astratti e statici, che non trova ancora sbocco in una concreta operazione: la nozione individua quindi la prestazione professionale consistente nella consulenza allo scopo di ricostruire e accertare la condizione legale e patrimoniale di un soggetto, arrivando a comprendere anche l’individuazione e la valutazione delle potenzialità giuridiche che essa possiede;
- il concetto di operazione è invece un concento dinamico, in quanto esso attiene al trasferimento o al movimento del denaro o di altre utilità, per cui si connota indubbiamente in termini concreti e fattuali, avendo come scopo il raggiungimento di un preciso obiettivo, tramite una determinata condotta;
- l’esenzione trova applicazione a cascata, non solo in capo al professionista che ha assunto il compito di difendere il cliente, ma anche in capo a professionisti diversi, del quale il primo dovesse avvalersi per la redazione di consulenze tecniche. Ad esempio l’esenzione trova applicazione per un commercialista che riceve da un avvocato l’incarico di redigere una consulenza tecnica in relazione ad un procedimento, sia esso di carattere penale, amministrativo o tributario.