È davvero sempre colpa del commercialista?

Sbagliare. Una cosa naturale. Così naturale per qualsiasi uomo, ma così terribilmente pericolosa se a sbagliare è un commercialista, un consulente del lavoro o un avvocato tributarista. Eppure, oggi ho un buona notizia!

Se appartieni ad una di queste professioni che ho appena menzionato ti farà sicuramente piacere sapere che con la sentenza n. 21700 del 20 ottobre 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che nell’ipotesi di dubbia interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che questi  abbia agito con dolo o colpa grave.

Ma andiamo a scoprire i dettagli di questa interessante vicenda.

Colpevole di aver consigliato al suo cliente di versare i contributi previdenziali relativi ad alcuni giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, in misura fissa, analogamente a quanto previsto per i contratti di apprendistato, un consulente del lavoro si ritrova in tribunale per rispondere sul proprio operato professionale.

Tuttavia, tale inquadramento era stato ritenuto NON corretto dalla sede Inps territorialmente competente, sulla base di una interpretazione della legge n. 407 del 1990, che escludeva gli studi professionali dalla categoria delle imprese ammesse a tale agevolazione.

Sulla base di queste considerazioni, il cliente del consulente del lavoro, un notaio, formulava domanda di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda del notaio, condannando il consulente del lavoro a pagare un risarcimento danno in favore del suo cliente. Contro tale sentenza, però, il consulente del lavoro proponeva appello presso la Corte d’Appello di Roma.

Assumendo che l’indicazione data dal consulente del lavoro al suo cliente “non poteva essere considerata né azzardata né abnorme, in quanto frutto di una legittima interpretazione del confuso quadro normativo” la Corte d’Appello di Roma riformava la decisione del giudice di prime cure, rigettando la domanda di risarcimento danni proposta dal cliente del consulente.

Infine, investita dalla vicenda, la Suprema Corte, ritiene valide le conclusioni alle quali è giunta la Corte d’Appello di Roma.

I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile, la responsabilità professionale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, e si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà.

L’accertamento se la prestazione professionale in concreto implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. (Cass. 14 agosto 1997 n. 7618, 18 maggio 1988 n. 3463).

La decisione è, inoltre, apparsa del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzioni di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave”.

Il principio su cui si basa la decisione della Cassazione è quello di escludere qualsiasi elemento di responsabilità a carico del professionista nel momento in cui la consulenza offerta al cliente sia stata il frutto di una legittima interpretazione del quadro normativo, di per se stesso confuso.

La Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso, condannando il cliente insoddisfatto, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con buona pace del consulente del lavoro che può tornare a casa soddisfatto.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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