Il contribuente minimo risulta escluso da tutti gli adempimenti IVA; tuttavia, l’aver effettuato un acquisto intracomunitario costituisce un’eccezione.
Cosa fare?
Come previsto dall’art.7 c.1 lett.c) del D.M. 2.1.2008, in tale caso il soggetto deve:
- integrare la fattura di acquisto indicando aliquota e imposta;
- versare l’imposta dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha effettuato l’operazione, indicando quale codice tributo il codice periodico IVA del mese di riferimento (C.M. 73/2007).
La fattura non dovrà essere annotata in alcun registro e il contribuente non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA in riferimento alla fattura integrata.
Infatti, il soggetto che aderisce al regime privilegiato dei contribuenti minimi non può detrarre l’IVA sugli acquisti di beni e servizi, compresa quella assolta sugli acquisti intracomunitari, sulle importazioni e quella assolta con l’applicazione del reverse charge.
Il contribuente minimo che effettua acquisti intracomunitari è di conseguenza obbligato anche alla presentazione degli elenchi INTRASTAT tramite il modello INTRA-2 con cadenza trimestrale.
Al contrario, le cessioni di beni e/o di servizi effettuate da questa tipologia di soggetti nei confronti di soggetti passivi comunitari NON sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì costituiscono cessioni interne senza diritto di rivalsa dell’IVA (C.M. 73/2007); pertanto non dovrà essere compilato l’elenco INTRASTAT – modello INTRA-1 .
La fattura del contribuente minimo dovrà, però, essere integrata dalla seguente dicitura: “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art.41, c.2-bis del D.L. 331/1993”.