IRES per le Cooperative: le novità in vigore per la determinazione dell’imponibile

Aumenta del 10% la base imponibile dell’utile delle società cooperative a mutualità prevalente con esclusione delle cooperative agricole e quelle della piccola pesca. È, inoltre, previsto che concorra a formare il reddito complessivo il 10% degli utili netti annuali destinati a riserva obbligatoria. Quest’ultima novità riguarda tutte le cooperative a mutualità prevalente.

La normativa vigente stabilisce all’art. 12 della legge n. 904/1977 che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.

L’art. 6, comma 1 del decreto legge n. 63/2002, convertito in legge 112/2002 dispone che il predetto articolo 12 si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. L’art. 1, comma 460, della legge n. 311/2004 prevede che il medesimo articolo 12 non si applichi alle società cooperative e consorzi entro determinate quote percentuali.

È proprio su tali quote che interviene il legislatore della manovra di ferragosto. Infatti, l`articolo 2, commi 36-bis, 36-ter e 36-quater del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, prevede una riduzione delle agevolazioni fiscali per le società cooperative a mutualità prevalente nella determinazione dell`imponibile IRES.

L`intervento della manovra agisce in due mosse per recuperare entrate introducendo il comma 36-bis che riforma l’art. 1, comma 460 della l. n. 311/2004. Si prevede:

  • l’aumento dal 30% al 40% della quota di utili netti che deve essere assoggettata a tassazione IRES per le cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi;
  • l’aumento dal 55% al 65% della quota parte di utili netti soggetti a tassazione per le cooperative di consumo e loro consorzi .

L`aumento della tassazione prevista dal comma 36-bis non coinvolge:

  • le cooperative agricole che continuano ad assoggettare a tassazione almeno il 20% degli utili netti annuali;
  • le cooperative sociali per le quali resta l`esenzione da imposte e la deducibilità del 3% ai fondi mutualistici di cui all`articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il comma 36-ter, invece, introduce una limitazione all`esenzione dal reddito delle cooperative delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria prevista dall`articolo 2545-quater del codice civile il quale impone l`attribuzione alla riserva legale di un importo pari ad almeno il 30% degli utili netti annuali. La norma di cui all’art. 6, comma 1, D.L. 63/2002, è stata modificata dal citato comma 36-ter, prevedendo l`esenzione totale ai fini IRES dell`utile accantonato a riserva obbligatoria in misura pari al 90%. In altri termini il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrerà a formare il reddito complessivo della cooperativa.

La novella di cui al 36-ter è invece applicabile a tutte le cooperative a mutualità prevalente comprese le cooperative agricole e le cooperative sociali.

Il legislatore della manovra non è intervenuto sulle ulteriori agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del D.p.r. n. 601/1973 rispettivamente per le cooperative agricole e della piccola pesca e per le cooperative di produzione e lavoro.

Nessuna delle modifiche introdotte dalla manovra coinvolge le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente le quali godono della sola esenzione della quota del 30% degli utili netti annuali a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista in statuto, come stabilito dall`art. 1, comma 464 della legge 311/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riporta il calcolo dell’IRES a debito di una società cooperativa che ha l’obbligo di tassare il 40% degli utili oltre a un decimo (il 3%) della riserva minima.

L’entrata in vigore delle novità è prevista dal comma 36-quater a partire dall’anno di imposta 2012. In sede di determinazione degli acconti per l’anno 2012, i contribuenti dovranno tener conto delle nuove disposizioni.

[poll id=”2″]