Il Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011) introduce una semplificazione importante per i contribuenti: l’abolizione della scheda carburante. I soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione, effettuando il pagamento esclusivamente con moneta elettronica (carte di credito, bancomat e carte prepagate), sono esonerati dalla tenuta della scheda carburante. La novità, però, non è priva di problematiche per gli operatori.
La disciplina della scheda carburante è contenuta nell’articolo 1 del D.P.R. 444/1997 unitamente ai documenti di prassi amministrativa n. 205/1998 e n. 59/2001, nei quali si prevede che:
- gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al decreto stesso;
- la scheda è sostitutiva della fattura;
- la scheda è obbligatoria per i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione IVA nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette;
- la scheda è utilizzata dai soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
La nuova disposizione contenuta nel Decreto Sviluppo prevede che gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante:
- carte di credito,
- carte di debito (bancomat) e,
- carte prepagate,
consentano ai soggetti IVA di liberarsi dall’obbligo della compilazione della scheda carburante.
Va precisato che i suddetti mezzi di pagamento devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell’art. 7, comma 6 del DPR 605/1973 (banche, poste italiane, imprese di investimento e altri), in quanto tali soggetti hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria.
È il caso di sottolineare che l’esonero dalla compilazione della scheda carburante legato alla modalità di pagamento porterà alcune difficoltà:
- i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con moneta elettronica. Non sono ammesse modalità di pagamento “miste”. Né tantomeno sono ammissibili modalità di pagamento tracciabili ma non effettuati con moneta elettronica (assegno bancario, circolare, bonifico ecc). Il contribuente dovrà quindi scegliere se avvalersi, per quel veicolo, della scheda carburante adottando qualsiasi modalità di pagamento oppure liberarsi della scheda con la conseguenza di effettuare i pagamenti con moneta elettronica;
- la semplificazione in commento porterà alla perdita dell’annotazione sulla scheda del numero dei chilometri rilevabile alla fine di ogni periodo (mese o trimestre) dall’apposito dispositivo (contachilometri) esistente sui veicoli posseduti dalle imprese (restano esclusi gli esercenti arti e professioni). È un’informazione essenziale in sede di controllo per dimostrare la congruità tra le spese sostenute e i chilometri percorsi dal mezzo utilizzato;
- nella scelta delle modalità di pagamento occorrerà tener conto delle commissioni applicate dagli operatori finanziari;
- non è chiaro se l’uscita dal sistema della carta carburante renderà necessaria la fattura da parte del distributore del carburante. Infatti la semplice ricevuta di pagamento è un documento sufficiente per la deduzione del costo ma non lo è per la detrazione dell’IVA. La norma in oggetto non prevede che la ricevuta di pagamento delle carte di credito, bancomat o i relativi estratti conto svolgano la stessa funzione della fattura.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si segnala che il 13 luglio u.s. è stata presentata un’interrogazione parlamentare a risposta immediata, in cui si chiedeva di chiarire quale fosse la documentazione necessaria per fruire della detrazione IVA e della deduzione del costo in assenza della scheda carburante.
In risposta alla summenzionata interrogazione, è stato affermato che le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo sono state adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente e vanno comunque coordinate con l’esigenza di disporre di una serie di elementi minimali necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente.
La risposta rileva una certa prudenza. Già nella relazione al decreto si afferma che “tali strumenti di pagamento – sebbene non consentano, come la scheda carburante, l’univoca attribuzione del rifornimento al veicolo utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte e della professione – sono, comunque, idonei per l’identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell’ammontare ai fini di un’eventuale controllo fiscale.” Ne consegue che gli elementi minimali dovrebbero riguardare solo l’evidenziazione dell’imposta compresa nell’importo pagato, che nella scheda carburante avviene con il sistema dello scorporo.
La relazione che accompagna il decreto e la risposta fornita in sede di interrogazione parlamentare permettono di ipotizzare quanto segue:
- il pagamento mediante moneta elettronica consente di adempiere all’onere della prova sia ai fini del diritto alla detrazione IVA (ex art. 19, DPR n. 633/1972) che per quanto riguarda la deduzione dei costi per le imposte dirette (ex art. 164 del T.U.I.R.);
- per quanto utile in sede di verifica, non è più necessario l’indicazione del numero dei chilometri percorsi (il metodo di pagamento consente ai verificatori una puntuale tracciabilità degli acquisti di carburante nonché il monitoraggio delle spese sostenute);
- un elemento di difficoltà è sicuramente la mancata indicazione dell’imposta scorporata e, in particolare, di quella detraibile da indicare nel registro IVA acquisti. Una soluzione potrebbe essere rappresentata da un documento riepilogativo delle ricevute o dall’estratto conto nei quali indicare l’imposta scorporata e quella detraibile ai fini delle registrazione nel registro IVA acquisti.
Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate definire gli aspetti problematici emersi in sede di analisi della normativa in un documento di prassi amministrativa.