Nell’ambito dei rapporti B2C (Business to Consumer) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, NON a breve termine, di mezzi di trasporto sono giuridicamente disciplinate dall’articolo 7-sexies, lettera e), del D.P.R. n. 633/72.
Le suddette prestazioni sono quelle per cui il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto si verifica per un periodo superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.
La normativa prevede che le prestazioni in esame vengano considerate in linea di principio effettuate in Italia quando rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato (e non si considerano quindi effettuate in Italia quando rese da prestatori stabiliti fuori del territorio dello Stato) se utilizzate nel territorio della Comunità.
Non assume, pertanto, rilevanza solo l’individuazione del prestatore del servizio, ma anche la circostanza dell’effettiva utilizzazione del mezzo di trasporto.
Conseguentemente saranno escluse dall’ambito applicativo dell’IVA nazionale le prestazioni che, pur se rese da prestatori stabiliti in Italia, sono utilizzate fuori del territorio comunitario mentre sono attratte nel predetto ambito le prestazioni che, pur se rese da soggetti stabiliti in territori non comunitari, sono utilizzate in Italia.
Le presenti regole varranno, però, fino al 31 dicembre 2012 in quanto, a partire dal 1° gennaio 2013, il decreto legislativo n. 18 dell’11 febbraio 2010 prevede che:
• la lettera e) appena esaminata venga sostituita.
In seguito a tale modifica, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, rese a soggetti privati, saranno considerate eseguite nel territorio dello Stato a condizione che il committente del servizio sia domiciliato nel territorio dello Stato medesimo o ivi risieda, senza essere domiciliato all’estero e che le prestazioni medesime siano utilizzate nel territorio della Comunità.
Inoltre, le prestazioni in esame si considereranno effettuate nel territorio dello Stato quando verranno rese ad un soggetto non comunitario e utilizzate nel territorio dello Stato;
• venga inserita, dopo la lettera e), la nuova lettera e-bis), in base alla quale verranno considerate effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto, nel caso in cui l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, venga utilizzata nel territorio della Comunità e la prestazione sia resa da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Saranno da considerare effettuate nel territorio dello Stato anche le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto, che siano utilizzate nel medesimo territorio dello Stato, qualora l’imbarcazione sia messa a disposizione in uno Stato non comunitario e il prestatore sia stabilito in quello stesso Stato.
Se, invece, le imbarcazioni da diporto sono messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si dovranno applicare i criteri previsti per gli altri mezzi di trasporto.