A seguito dei numerosi interventi in materia tributaria che sono stati introdotti dalle Manovre estive (DL 70/2011, DL 98/2011 e DL 138/2011), le novità vere contenute nel Ddl relativo alla Legge di Stabilità per il triennio 2012 – 2014, approvato lo scorso 14 ottobre dal Consiglio dei Ministri, non sono molte e sono tutte finalizzate a tagli drastici della spesa pubblica.
Questi gli interventi più significativi in materia tributaria.
Garante del contribuente
Dal 1° gennaio 2012 cambia la struttura del Garante del contribuente che da organo collegiale, composto da tre membri, diventa organo monocratico, composto da un unico membro.
Inoltre, non possono essere più scelti ai fini della nomina a Garante i dirigenti dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali generali e superiori della Guardia di Finanza a riposo da almeno due anni. Rimane invece confermata la procedura di nomina, che avviene ad opera del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, che deve dunque scegliere di nominare un solo membro come Garante tra magistrati, professori universitari, notai sia a riposo che in servizio, nonché avvocati e commercialisti in pensione.
Ruolo unico per i componenti delle Commissioni Tributarie
Viene prevista l’istituzione di un ruolo unico per i componenti delle Commissioni Tributarie che, pertanto, potranno essere trasferiti su tutto il territorio nazionale, senza il riconoscimento di alcuna indennità e a prescindere dal loro comune di residenza.
Detassazione dei premi di produttività per gli anni 2012 e 2013
Un’altra novità riguarda poi la detassazione dei premi di produttività che è stata confermata anche per il 2012 e per il 2013.
Si ricorda, a tal proposito, che tale misura consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti privati in relazione agli incrementi di produttività. Tuttavia, la Legge di stabilità ha fissato gli stanziamenti utili per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, ma senza tuttavia stabilire l’importo massimo delle somme “agevolabili” e del presupposto reddituale di accesso al beneficio.
Tali parametri sono infatti stati demandati ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di futura emanazione.
Compensi spettanti agli intermediari finanziari e ai Caf per le dichiarazioni dei redditi
Sempre nell’ottica della riduzione delle spese pubbliche, l’ art. 4, comma 30 e seguenti della Legge di stabilità ha modificato l’art. 38, comma 1 del DLgs. 241/97, concernente i compensi spettanti per le dichiarazioni dei redditi (modelli 730) elaborate e trasmesse dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dagli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, dagli esperti contabili e dai consulenti del lavoro.
In particolare, dal 2012 spetteranno ai predetti soggetti i minori compensi di 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di 26 euro per l’elaborazione e la trasmissione dei modelli 730 in forma congiunta.
Inoltre, viene abolito il compenso a carico del bilancio dello Stato e spettante a tutti gli intermediari nella misura di 1,03 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.
Nulla cambia, invece, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta (compenso di 13,03 euro).
È stato, infine, previsto che per le attività di assistenza fiscale svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procederà all’adeguamento annuale dei compensi spettanti ai CAF, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, nonché ai sostituti d’imposta.