Il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha introdotto, tra l’altro, la possibilità di definire le liti con l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti alla data del 1° maggio 2011.
Il citato decreto, nel disciplinare le modalità di determinazione della somma dovuta per usufruire della definizione, fa espresso rinvio all’art. 16 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), che nel 2003 introdusse lo strumento della “definizione liti fiscali pendenti” quale mezzo utile a ridurre il numero delle pendenze giudiziarie dinnanzi alle commissioni tributarie.
Già in quell’occasione erano sorti diversi dubbi riguardo all’applicazione dell’istituto in oggetto, questioni che, l’Amministrazione finanziaria, ebbe modo di chiarire con la circolare n. 12 del 21 febbraio 2003. Il documento di prassi analizza le fattispecie più ricorrenti del contenzioso.
Nel seguito si andrà ad approfondire il caso di accoglimento parziale da parte dell’ultima o unica pronuncia della commissione tributaria adita dal contribuente.
Considerato che la somma dovuta per la definizione dipende dall’esito del giudizio, troveranno applicazione le percentuali del 10 e del 50 con le seguenti modalità:
- 10% sulla parte del valore della lite per la quale la sentenza ha statuito la soccombenza dell’A.F.;
- 50% sulla parte del valore della lite per la quale la sentenza ha statuito la soccombenza del contribuente.
Un esempio pratico sarà utile per un una corretta comprensione.
Un contribuente impugna un avviso di accertamento recante una maggiore imposta per 15.000,00 euro più relative sanzioni ed interessi (non rilevanti ai fini della determinazione del valore della lite).
L’ultima (o unica) pronuncia dei giudici annulla parzialmente l’atto impugnato, riconoscendo che la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria è limitata ad una maggiore imposta per 10.000,00 euro.
Dato che, per valore della lite, si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, l’importo sul quale applicare le suddette percentuali sarà 15.000,00 euro.
Il contribuente, per definire la lite, dovrà versare:
- 10% * 5.000,00 = 500,00 +
- 50% * 10.000,00 = 5.000,00
pari a complessivi 5.500,00 euro.
Va precisato, infine, che ai fini della determinazione dell’importo per la definizione, a nulla rileva l’eventuale soccombenza relativa a sanzioni collegate al tributo, interessi, indennità di mora e spese giudiziali.
Paolo Ricci e Luca Ricci
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