Gli accertamenti esecutivi, al via dal 1° ottobre 2011, trovano i necessari codici tributo per la compilazione dell’F24.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, con la risoluzione n. 95/E del 27 settembre 2011, ha istituito i codici tributo per il versamento dei singoli tributi e degli interessi da corrispondere per la fase contenziosa e per gli adempimenti diversi da quelli riferibili agli istituti definitori. Non sono stati, invece, emanati i codici tributo per il versamento delle sanzioni.
Con la concentrazione della riscossione nell’accertamento, prevista originariamente dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, viene meno da un lato la rilevanza della cartella esattoriale e, dall’altro, i problemi relativi alla notifica.
Ciò che è previsto dalle disposizioni normative, al riguardo, è che l’avviso di accertamento in esame deve contenere l’indicazione delle somme dovute dal contribuente a titolo provvisorio nel caso in cui il contribuente voglia proporre ricorso per la Commissione tributaria.
In merito, il D.L. n. 70/2011, cosiddetto decreto sviluppo, ha modificato gli importi dovuti a titolo provvisorio dal contribuente nel caso di avvio della fase contenziosa, portandoli dal 50% a un terzo.
La risoluzione n. 95/E, appena emanata dall’Amministrazione Finanziaria, ha istituito i codici tributo necessari per il pagamento delle somme corrispondenti a un terzo del tributo da versare a titolo provvisorio in pendenza di ricorso.
Tuttavia, detti codici tributo potranno essere utilizzati anche per il pagamento di importi dovuti a seguito di adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori che potrebbero interessare l’avviso di accertamento.
Sotto il profilo operativo, si precisa che i codici tributo appena emanati dovranno essere indicati nella sezione Erario del modello F24, in corrispondenza della colonna relativa agli importi a debito.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal predetto documento di prassi, al solo fine di permettere all’Amministrazione Finanziaria di agganciare il pagamento all’atto di accertamento, dovranno essere compilati i campi della delega di pagamento riferiti al codice ufficio, al codice atto e all’anno di riferimento.
Infine, si ricorda che se l’atto di accertamento espone addizionali regionali o comunali Irpef, ovvero IRAP, il contribuente dovrà preoccuparsi di valorizzare i campi della delega riferibili agli enti locali titolari della riscossione mediante i codici relativi alle singole regioni ed enti locali.
Elenco sintentico codici tratto dalla risoluzione, cui si rimanda per ogni dettaglio:
9930 | IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA |
9931 | IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ INTERESSI |
9932 | IRES‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA |
9933 | IRES‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 – INTERESSI |
9934 | IRAP‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 – IMPOSTA |
9935 | IRAP‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 – INTERESSI |
9936 | IMPOSTE SOSTITUTIVE‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 – IMPOSTA |
9937 | IMPOSTE SOSTITUTIVE – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 – INTERESSI |
9938 | RITENUTE ALLA FONTE‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 – IMPOSTA |
9939 | RITENUTE ALLA FONTE‐ – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ INTERESSI |
9940 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA |
9941 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ INTERESSI |
9942 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA |
9943 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF ‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ INTERESSI |
9944 | IVA‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ IMPOSTA |
9945 | IVA ‐ contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐ INTERESSI |
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