Il Decreto Sviluppo ha proposto nuovamente la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° luglio 2011. Possono rideterminare il costo o il valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate i soggetti che operano al di fuori di un’attività d’impresa, nei cui confronti trova applicazione il regime del capital gain, ossia:
- persone fisiche,
- società semplici e soggetti ad esse equiparate;
- enti non commerciali,
- soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludono l’imponibilità in Italia.
In sede di conversione in legge, è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle previgenti disposizioni in materia di rivalutazione (ad es. ex artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2011), sono stati oggetto di misure cautelari e per i quali la titolarità è stata riacquistata all’esito del giudizio.
Possono formare oggetto di rivalutazione i soli titoli che presentano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di partecipazioni societarie (azioni e non) ovvero di diritti o di titoli attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni stesse (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni);
- le partecipazioni non devono risultare negoziate in mercati regolamentati;
- deve trattarsi di partecipazioni il cui trasferimento a titolo oneroso rientra tra le fattispecie ricomprese tra i redditi finanziari diversi.
La rivalutazione delle partecipazioni consente di calcolare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, in caso di cessione delle partecipazioni “affrancate”, sulla base del valore, al 1° luglio 2011, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato. L’affrancamento può essere anche solo parziale. È cioè consentito rivalutare (sempre in base al valore della perizia) una parte soltanto delle partecipazioni in possesso alla data del 1° luglio 2011.
Per poter rideterminare il costo della partecipazione occorre far redigere entro il 30 giugno 2012, da professionisti abilitati (Dottori Commercialisti, Revisori Legali dei Conti), una perizia di stima sull’intero patrimonio della società, associazione o ente alla data del 1° luglio 2011 (non sulla singola partecipazione). Con riferimento al patrimonio netto stimato dal perito, il socio determinerà poi la frazione di sua competenza e considererà detto valore al fine di determinare il valore fiscalmente riconosciuto per il computo di eventuali plusvalenze da cessione..
La perizia giurata deve essere conservata dal contribuente ed esibita all’Amministrazione finanziaria su richiesta della stessa.
Condizione per il riconoscimento del nuovo costo d’acquisto è il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sull’intero valore periziato delle partecipazioni non quotate (quindi non solo sulla plusvalenza “latente”), nella misura del:
- 4% per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2011, risultano qualificate, vale a dire che costituiscano una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale del capitale o al patrimonio superiore al 25%;
- 2% per le partecipazioni che, sempre alla data del 1° luglio 2011 non risultano, invece, qualificate, cioè quelle che non superano i predetti limiti.
Per determinare l’aliquota d’imposta applicabile occorre fare riferimento esclusivamente all’entità della partecipazione posseduta alla data del 1° luglio 2011. L’imposta sostitutiva dovuta va versata con mod. F24, codice tributo 8055, anno di riferimento “2011”.
L’imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2012 oppure così frazionata:
- 1^ rata entro il 30.06.2012;
- 2^ rata entro il 30.06.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.06.2012;
- 3^ rata entro il 30.06.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.06.2012.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in forma cumulativa, se la rivalutazione riguarda più partecipazioni
L’assunzione del valore di perizia non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi. In caso di successiva cessione delle partecipazioni, pertanto, qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può essere utilizzata dal contribuente.
Espressamente ammessa l’ipotesi, assai discussa in passato, di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° luglio 2011, ancorché siano già stati oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:
- far redigere e giurare una nuova perizia di stima entro il 30.06.2012;
- versare l’imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore periziato al 1° luglio 2011.
In tale ipotesi è possibile per il contribuente scegliere fra due alternative:
- utilizzare in compensazione l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. Il contribuente è quindi tenuto a versare soltanto la differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l’imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene.
- richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in base alle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente non si avvalga della compensazione. La richiesta di rimborso va effettuata entro i 48 mesi che decorrono dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata. Si precisa che l’importo chiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.