Parliamo di Spesometro. Dal punto di vista soggettivo, sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini dell’IVA. In questo articolo entriamo meglio nel dettaglio, con tanto di liste riassuntive dei soggetti obbligati e dei soggetti esclusi dall’adempimento.
Si deve dunque fare riferimento, relativamente allo spesometro, a coloro (società, imprese individuali, esercenti arti e professioni ed altri soggetti) che sono in possesso della soggettività passiva ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972, con la consequenziale esclusione dei consumatori finali (soggetti privati) e degli enti che esercitano esclusivamente attività di tipo istituzionale (Circ. Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30 maggio 2011).
A tal fine, non assume alcuna rilevanza la circostanza che i predetti enti si siano identificati ai fini IVA, per opzione o per obbligo, e quindi siano in possesso del numero di partita IVA con il solo scopo, ad esempio, di assolvere gli obblighi relativi alle transazioni comunitarie.
I predetti enti, ai soli fini della territorialità delle prestazioni di servizi, assumono la qualifica di soggetti passivi ai fini IVA, anche se esercenti esclusivamente attività non commerciali.
In particolare si tratta degli enti che:
- hanno realizzato nel corso dell’anno solare precedente, o nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da uno Stato membro per un ammontare superiore a € 10.000 e che, conseguentemente, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione del numero di partita IVA allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia gli acquisti intracomunitari (art. 38 del D.L. 331/1993);
- hanno realizzato nel corso dell’anno solare precedente, o nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da uno Stato membro per un ammontare inferiore a € 10.000 e hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia sugli acquisti intracomunitari e che quindi, per tale ragione, sono in possesso del numero di partita IVA (art. 38, comma 6 del medesimo D.L.).
Tuttavia, in presenza di tale fattispecie, la soggettività è limitata ai fini della territorialità ed alle sole prestazioni ricevute; da ciò ne consegue che, in mancanza di un’attività commerciale, gli enti anzidetti non sono tenuti a nessun obbligo di comunicazione.
Per quanto riguarda i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi, deve essere osservato come l’Agenzia delle Entrate, quando ha emanato la Circolare n. 53/E del 2010, relativa alla comunicazione per le operazioni effettuate/ricevute con Paesi black-list, ha rilevato come tali contribuenti fossero esclusi da tale comunicazione facendo leva sulla mancanza degli obblighi di registrazione ai fini IVA.
La medesima indicazione ha riguardato i contribuenti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della Legge 388/2000.
Questa soluzione è stata solo in parte avallata dall’Agenzia delle Entrate con la citata Circolare n. 24/E, all’interno della quale ha chiarito che sono da ritenersi esclusi dal nuovo adempimento i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 116, della Legge n. 244/2007 (c.d. contribuenti minimi) “…in quanto l’adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l’esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi. L’esclusione in parola risponde, quindi, all’intento di limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento dell’obbligo in questione non appaiono proporzionati alla finalità della disposizione…”.
Al contrario, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito la medesima interpretazione con riferimento ai contribuenti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. forfettini) di cui all’art. 13 della Legge n. 388/2000, per i quali, secondo l’Amministrazione Finanziaria, sussiste l’obbligo di effettuare la nuova comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (Circ. n. 24/E del 2011 – paragrafo n. 2.1).
Il punto 1.2 del Decreto direttoriale individua i soggetti obbligati nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione.
È dunque necessario distinguere le seguenti ipotesi:
- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria e della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.
Sono altresì tenuti al nuovo adempimento del cd. Spesometro anche i soggetti non residenti, identificati in Italia, che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato.
In presenza di una stabile organizzazione l’adempimento farà capo ad essa.
Invece, per le operazioni effettuate da non residenti privi di stabile organizzazione, in possesso del numero di partita IVA in quanto identificati direttamente ovvero con nomina di rappresentante fiscale, l’obbligo graverà sul soggetto non residente o sul rappresentante fiscale (Circ. Agenzia Entrate n. 24/E, par. 2.1).
Deve essere poi ricordato che non influisce, sull’esonero dall’obbligo dello Spesometro, in linea di principio, né il regime contabile adottato, né la circostanza che il contribuente svolga un’attività completamente esente.
A questo punto può risultare utile schematizzare i soggetti obbligati allo Spesometro e quelli esclusi dal nuovo adempimento come segue.
Soggetti obbligati allo Spesometro: residenti e non residenti
- imprese individuali;
- esercenti arti e professioni in forma individuale;
- esercenti attività di lavoro autonomo nella forma di associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR;
- imprese familiari, comprese le aziende coniugali;
- imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c.;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento;
- società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale;
- società consortili;
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente alle operazioni riferibili all’attività commerciale esercitata;
- società estere di cui all’art. 2507 del codice civile limitatamente alle operazioni poste in essere nel territorio dello Stato;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA;
- rappresentanti fiscali di soggetti non residenti nominati ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972;
- esercenti imprese e attività di lavoro autonomo che applicano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della Legge 388/2000;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa.
Soggetti esclusi dall’adempimento Spesometro:
- contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 244/2007;
- enti associativi, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla Legge 398/1991;
- società di capitali non lucrative esercenti attività sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario di cui alla citata Legge 398/1991;
- imprenditori agricoli che beneficiano del regime di esonero.
Per quanto riguarda gli agricoltori in regime di esonero, si ritiene dovrebbero valere le medesime argomentazioni (a favore dell’esclusione) relative ai contribuenti minimi e gli enti che si sono avvalsi del regime speciale di cui alla Legge 398/1991 ed è per questi motivi che si ritiene probabile che l’Agenzia delle Entrate confermerà prima o poi, la correttezza della tesi dell’esclusione dall’obbligo di invio della comunicazione.