Il legislatore ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione di un’unica aliquota del 20% sui redditi da capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, in forza all’approvazione del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011.
Vediamo in questo articolo cosa cambia per i vari strumenti finanziari, quali sono le fattispecie escluse e quali sono gli ambiti temporali di applicazione della nuova aliquota.
Il sistema di tassazione vigente fino al 31 dicembre 2011, prevede la tassazione delle cosiddette rendite finanziarie, (redditi di capitale o redditi diversi), con le aliquote del 12,50% o del 27% a seconda della tipologia di strumento finanziario.
In particolare, oggi, sono soggetti ad aliquota del 27%:
- gli interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito;
- le accettazioni bancarie;
- i titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi;
- le obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge;
- i titoli atipici.
Sono soggetti all’aliquota del 12,50%, invece:
- i titoli pubblici;
- i titoli obbligazionari o similari emessi da banche e imprese private con durata superiore ai 18 mesi;
- le cambiali e gli altri redditi di capitale;
- i proventi derivanti da partecipazione a fondi d’investimento e gestioni patrimoniali;
- le plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate;
- i proventi derivanti da azioni e titoli similari.
Il sistema che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012, invece, stabilisce la misura pari al 20% per tassare le ritenute e le imposte sostitutive, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del TUIR.
Nonostante la nuova misura della tassazione, bisogna ricordare che i commi 7 e 8 prevedono alcune fattispecie escluse dall’applicazione della nuova aliquota.
In particolare, il comma 7 del suddetto decreto stabilisce che sono esclusi dalla nuova tassazione gli interessi, i premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter, ovvero i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria nel caso di:
- titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati, e cioè interessi, premi e altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;
- obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list di cui all’art. 168-bis, comma 1 del TUIR;
- titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del D.L. n. 70/2011 (cosiddetto decreto sviluppo).
Il comma 8 individua, inoltre, le seguenti esclusioni:
- interessi, di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, corrisposti a soggetti non residenti del territorio dello Stato;
- utili disciplinati dal comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 per i quali è applicata una ritenuta a titolo di imposta dell’1,375 % sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list;
- risultato di gestione maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005. Ne deriva che i fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
Infine si ricorda che i commi da 9 a 12 regolano l’ambito temporale della nuova disposizione tributaria.
In particolare, il comma 9 stabilisce che la tassazione del 20% si applichi agli interessi, ai premi e a ogni altro provento disciplinato dall’articolo 44 del TUIR, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 10 prevede, invece, che per i dividendi, la nuova aliquota si applica a quelli percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 11 stabilisce che per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996, la novellata tassazione si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR, maturati dal 1° gennaio 2012.
Infine, secondo quanto disposto dal comma 12, art. 2 del D.L. n. 138/2011, per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, l’aliquota del 20% si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.