Niente agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche che non redigono il rendiconto finanziario e non realizzano tutte le attività sociali tipiche della vita associativa.
Così ha stabilito la sentenza n. 247 del 9 agosto 2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, dopo che una associazione sportiva dilettantistica aveva opposto ricorso ad un avviso di accertamento con il quale le erano stati disconosciuti i benefici fiscali di cui alla Legge n.398/1991.
Come è noto, l’art.1 della Legge n.398/1991, prevede che “le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a Euro 250.000”, possano optare per un regime fiscale agevolato ai fini IVA e IRES.
Le agevolazioni riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili, sia la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA. Nello specifico, le associazioni non sono obbligate a tenere le scritture contabili; determinano il reddito in maniera forfettaria applicando ai proventi di natura commerciale – con l’aggiunta delle plusvalenze patrimoniali – un coefficiente di redditività del 3%; detraggono l’IVA sugli acquisti in maniera forfettaria nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Ritornando alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, l’associazione sportiva dilettantistica in questione riceveva un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio competente escludeva la possibilità che questa potesse usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge per i seguenti motivi:
- omessa redazione del rendiconto economico-finanziario;
- omesso aggiornamento del libro soci e mancata convocazione delle assemblee;
- mancata iscrizione al CONI;
- quasi esclusiva natura commerciale dell’attività consistente in prestazioni pubblicitarie.
L’associazione impugnava l’atto impositivo di cui sopra affermando la totale insussistenza della pretesa impositiva del Fisco, in quanto aveva sempre e regolarmente svolto l’attività sportiva come affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana pur senza aver versato le quote di iscrizione, aveva sempre svolto attività senza alcun scopo di lucro, e aveva sempre gestito con trasparenza tutte le entrate e le uscite mediante l’utilizzo di conti correnti bancari nonostante non avesse provveduto alla redazione formale del rendiconto economico-finanziario.
Il fatto di non aver versato le quote di iscrizione, secondo la ricorrente, costituiva soltanto una questione attinente al rapporto di debito tra l’associazione e la Federazione.
La C.T.P. di Macerata ha stabilito che dai fatti di causa emergeva chiaramente che l’associazione negli anni successivi al 2004 non aveva rinnovato l’iscrizione alla Federazione, non aveva aggiornato i verbali d’assemblea, non aveva provveduto alla redazione del rendiconto annuale, né aveva richiesto l’iscrizione al registro telematico tenuto dal CONI.
Inoltre, secondo i giudici della Commissione, l’associazione non poteva ritenersi senza scopo di lucro in quanto aveva conseguito introiti derivanti prevalentemente da fatture attive per pubblicità e sponsorizzazioni per svariate centinaia di migliaia di euro.
In definitiva, il ricorso è stato respinto stabilendo che all’associazione non potevano applicarsi le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 398/1991.
Ciò che è più stupefacente, però, è che solo pochi mesi prima la Commissione Tributaria di Macerata, con la sentenza n. 173 del 30 maggio 2011, aveva stabilito che per accedere ai medesimi benefici fiscali di cui sopra non fosse indispensabile l’iscrizione al registro telematico del CONI, bensì fosse sufficiente poter provare di aver svolto realmente attività sportiva.
Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN