Comunicazione PEC al registro imprese: arrivano le sanzioni!

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14.11.2011, entra in vigore dal 15.11.2011 la Legge n. 180 del 11.11.2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese” che, all’art. 9 c. 5 prevede una nuova formulazione dell’art. 2630 c.c. – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

 

” Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo”.
Il nuovo testo dell’articolo dimezza pertanto le precedenti misure minima e massima della sanzione che passano rispettivamente da 206 a 103 e da 2.065 a 1.032, e prevedono l’applicazione di una sanzione ulteriormente ridotta ad un terzo nel caso l’omessa denuncia, comunicazione, deposito venga regolarizzata entro 30 giorni dal termine previsto per l’adempimento.
Tenendo presente il principio dettato all’art. 16 della L. n. 689/1981 –

Pagamento in misura ridotta:
“E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”, la sanzione applicata in caso di ritardo non superiore ai 30 giorni passa quindi da 412 a 69 euro per ogni amministratore.