Il D.L. 70/2011, modificando l’art. 18 del DPR 600/73, ha aumentato le soglie di accesso alla contabilità semplificata da Euro 309.874,14 ad Euro 400.000,00 per le attività di prestazioni di servizi e da Euro 516.456,90 a Euro 700.000,00 per le altre attività.
Era rimasto invariato il vecchio limite di accesso per le liquidazioni periodiche IVA e quindi non era stato modificato l’art.7 del DPR 542/99.
In base al predetto articolo, i contribuenti con volume d’affari minore potevano, infatti, effettuare le liquidazioni periodiche e versare l’IVA dovuta con cadenza trimestrale, anziché mensile.
È evidente che tale disallineamento avrebbe provocato non poca confusione.
Ecco allora che l’art.14 c. 11 della Legge di Stabilità ha adeguato i limiti anche per quanto riguarda le liquidazioni IVA.
Per il periodo d’imposta 2011, tuttavia, si vengono a creare delle situazioni particolari.
Il D.L. 70/2011 è entrato in vigore già lo scorso 14 maggio e, in mancanza di specifica disposizione transitoria, si deve ritenere che gli effetti della norma, rilevanti, ad esempio, ai fini della individuazione degli obblighi contabili delle imprese che operano nel settore dei servizi, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data in cui il Decreto viene emanato, come già specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 80/2001, emanata in riferimento al precedente innalzamento di soglie.
Ne deriva, quindi, che per individuare il regime contabile per l’anno 2011, le imprese dovranno verificare se nel precedente anno è stato o meno superato il limite di ricavi necessario all’accesso al regime semplificato od ordinario.
Pertanto, se nell’anno 2010 sono stati realizzati ricavi non superiori a Euro 309.874,14 o ad Euro 400.000,00 per i servizi e ad Euro 516..456,90 o ad Euro 700.000,00 per le altre attività è possibile continuare ad usufruire del regime semplificato.
Se, invece, nel 2010 sono stati realizzati ricavi superiori ai vecchi limiti, ma non ai nuovi, si potrà usufruire del regime semplificato a far data dal 14 maggio 2011.
Si ricorda che la determinazione del reddito d’impresa, ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi conseguiti nell’anno precedente, deve essere effettuata in base al principio della competenza economica dei ricavi e costi.
Per quanto concerne le liquidazioni e i versamenti IVA, non essendo indicati nell’art.14 della Legge di Stabilità termini precisi di decorrenza dei nuovi limiti, si viene a creare la situazione secondo la quale un commerciante che presenta nel precedente periodo d’imposta un ammontare di ricavi superiore al vecchio limite di Euro 516.456,90 ed inferiori al nuovo limite di Euro 700.000,00 potrà si adottare il regime contabile semplificato, ma sarà obbligato al versamento mensile dell’IVA.
L’opzione per la liquidazione trimestrale dell’IVA andrà effettuata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta successivo all’opzione stessa, spuntando la casella VO2 presente nel quadro VO.