Ci siamo! Il modello F23 scompare e il suo contenuto confluisce nel modello F24.
Il modello F24 si avvia a divenire l’unico prospetto di riferimento per (quasi) tutti i versamenti.
Il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15.11.2011, rubricato “Estensione sulle modalità di versamento tramite modello F24 all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale”, anticipa che il modello F24 verrà utilizzato, in seguito, come unico modello per effettuare tutti i pagamenti sopra menzionati. Detto modello sembrerebbe essere destinato, quindi, a decollare a ben 13 anni dal suo debutto iniziale.
Ci troveremo, quindi, ad abbandonare l’utilizzo del modello F23.
Viene specificato che, per l’utilizzo del modello F24 esteso ad una molteplicità di pagamenti di imposte, bisognerà attendere un’intesa, tra Agenzia delle Entrate ed Agenzia del Territorio, che verrà siglata attraverso un provvedimento ad hoc al fine di definire, anche gradualmente, il varo di un modello F24, per così dire, universale.
Nel provvedimento saranno definiti, inoltre, sia il termine sia le modalità operative per poter avviare, anche in un’ottica progressiva, l’estensione al modello F24 che potrà essere soprannominato “modello pigliatutto”.
Infatti, come si legge nel preambolo del decreto, l’estensione a questi tributi indiretti è stata fatta in una prospettiva da un lato di semplificazione degli adempimenti posti a carico del contribuente, dall’altro di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, allargando, così, le tipologie di tributi che possono essere versati con il modello F24 anche in via telematica.
Si ricorda che, ad oggi, il modello viene utilizzato, in particolare, per il pagamento delle imposte sul reddito, sulle ritenute alla fonte, dell’IVA, delle imposte sostitutive, dell’Irap, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, dei contributi Inps e dei premi Inail, dei diritti camerali annui dovuti dalle imprese, degli interessi in caso di pagamento rateale, delle sanzioni tributarie, nonché dell’ICI e degli altri tributi speciali, se esiste la convenzione tra il Comune e l’Agenzia delle Entrate.
Da sottolineare che rimarranno, invece, inalterate le modalità di versamento dell’imposta di bollo: mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascerà, con modalità telematiche, apposito contrassegno; ed in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, oppure mediante versamento in conto corrente postale.