La legge di stabilità (art. 22 co. 1, Legge 12.11.2011 n. 183), aumenta di un punto percentuale l’aliquota contributiva previdenziale dovuta dagli iscritti alla Gestione separata INPS ex Legge 335/1995 a partire dal 1/1/2012.
L’aumento dell’1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi:
- i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata;
- i soggetti iscritti e assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- i soggetti iscritti titolari di pensione.
Sono tenute all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/1995 le seguenti tipologie di lavoratori:
- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).
Ai fini della contribuzione dovuta, i soggetti iscritti vengono distinti tra:
- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino titolari di altre forme previdenziali obbligatorie;
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS:
- l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta con effetto dall’1/1/2012 dal 26 al 27%.
- resta fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare) nella misura dello 0,72%;
- a partire dall’1/1/2012 l’aliquota previdenziale complessiva risulta pari al 27,72%.
In relazione ai soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria e i pensionati:
- l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta con effetto dall’1.1.2012 dal 17% al 18%;
- non è previsto alcun contributo aggiuntivo.
L’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. n 183/2011 decorre dall’1.1.2012, quindi in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti.
Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell’INPS, le “vecchie” aliquote contributive del 26,72% e del 17% rimangono applicabili in relazione ai compensi:
- corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- relativi al 2011, se corrisposti fino al 12.1.2012 compreso (c.d. “cassa allargata”).
La suddetta “cassa allargata” non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Si tratta, in particolare:
- degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- dei venditori a domicilio;
- dei lavoratori autonomi occasionali;
- dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria.
Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall’1.1.2012:
- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.
Anche le aliquote applicabili dal 2012 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contributivo:
- nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti, per 1/3, a carico del lavoratore, per i restanti 2/3, a carico del committente.
- nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito per il 45%, a carico dell’associato per il restante 55%, a carico dell’associante.
Per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi.