La legge di stabilità 2012, in tema di riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini, ha modificato alcuni aspetti salienti per la tenuta della contabilità semplificata.
In particolare, il comma 10 dell’art. 14 della suddetta legge stabilisce, infatti, che “i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili”.
Sotto il profilo soggettivo, è opportuno osservare che sono interessati alle disposizione di cui sopra:
- le imprese individuali (anche sotto la forma di impresa familiare e coniugale);
- le società di persone;
- gli enti non commerciali;
i cui ricavi annuali sono non superiori a Euro 400.000 nel caso di prestazioni di servizi, ovvero Euro 700.000 per le altre attività.
Sotto il profilo oggettivo, la legge di stabilità 2012 ha introdotto la possibilità di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
Tuttavia, la norma innanzi detta sottopone tale agevolazione soltanto se effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili.
In altri termini, tale agevolazione opera soltanto qualora gli incassi o i pagamenti sono effettuati attraverso bonifici, assegni, ricevute bancarie, carte di credito, carte prepagate o di debito.
È evidente, quindi, che, a differenza delle disposizioni emanate con la manovra di ferragosto 2011, il cui intento era quello di abbassare il limite per l’uso del contante alle sole operazioni di importo uguale o superiore a Euro 2.500, la finalità della legge di stabilità è quella di azzerare l’uso del contante per le transazioni a carattere commerciale.
L’aspetto premiante, in tal caso, a differenza della manovra di ferragosto 2011, è quello di essere esonerato dalla tenuta dei registri IVA.
In base alle novellate regole, quindi, l’imprenditore commerciale in contabilità semplificata potrebbe sostituire:
- il registro delle fatture di acquisto ai fini IVA;
- il registro delle fatture emesse ai fini IVA;
- il registro dei beni ammortizzabili.
ed evitare la registrazione sia delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, sia delle operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell’IVA.
Una delle più significative considerazioni riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi in esame e che, ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, resta applicabile il principio di competenza economica.
Ne deriva che gli importi incassati e dei pagati dell’anno, rintracciati nel conto corrente, devono essere depurati rispettivamente dai ricavi e dai costi relativi a fatture registrate nell’anno precedente e aumentati dei ricavi o dei costi che, seppur pagati nell’anno successivo, sono di competenza dell’anno in corso.
È da osservare, inoltre, che la “sostituzione” dei libri previsti per la tenuta della contabilità semplificata rappresenta il solo adempimento fiscale modificato dalla norma.
Pertanto, i contribuenti in contabilità semplificata, entro i termini ivi previsti, dovranno ugualmente inviare:
- il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro);
- la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (cosiddette black list);
- i modelli INTRASTAT.
Infine, si ricorda che, ai fini operativi, i contribuenti che avessero optato per la tenuta della contabilità ordinaria, possono tornare a tenere la contabilità semplificata revocando l’opzione anzidetta barrando la casella “Revoca” del rigo VO20 della dichiarazione IVA.