L’art.27 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, apporta considerevoli novità al regime dei contribuenti minimi di cui all’art.1 della Legge 244/2007 c. dal 96 al 117. Vediamole in dettaglio.
Viene, in effetti, ridelimitato il campo di applicazione e stabilito di conseguenza un nuovo regime per tutti i soggetti che, stando alle nuove regole, usciranno dal super agevolato, rimanendone esclusi.
Il regime dei minimi è quindi revisionato ed aggiornato con nuove regole di ammissione, oltre alle tradizionali già oramai note.
L’art. 27 prevede che l’accesso al nuovo regime è riservato alle persone fisiche che, in possesso dei requisiti di cui al D.L. 98/2011, intraprendono attività d’impresa, arte o professione o che la stessa sia stata intrapresa solo successivamente al 31 dicembre 2007; viene istituita una nuova aliquota d’imposta sostitutiva pari al 5% ed abolita la vecchia aliquota del 20% che rimane in vigore per tutto il 2011; è stabilito che il regime agevolato può essere applicato per un massimo di anni cinque, con proroga ammessa solo per i soggetti di età inferiore ai 35 anni e comunque fino al compimento del 35° anno di età.
Per coloro che fuoriescono dal vecchio regime dei minimi, viene istituito un nuovo regime semplificato, che in realtà riguarda solo alcune semplificazioni e molti nuovi adempimenti.
Il beneficio del nuovo regime dei minimi è riconosciuto dal 1 gennaio 2012 a condizione che:
- Il contribuente non abbia esercitato nel triennio precedente all’inizio dell’attività, attività artistica professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- L’attività non costituisca in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta in forma di lavoratore dipendente o autonomo, con esclusione della pratica professionale
- Se l’attività è una prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a Euro 30.000,00.
- Rimangono valide tutte le altre condizioni di cui alla Legge 244/2077 c. dal 96 al 117.
Tuttavia, la novità più importante riguarda la disposizione secondo la quale il nuovo regime può essere applicato solamente nei confronti dei soggetti che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa solo dopo il 1 gennaio 2008.
Ne consegue che tutti coloro i quali erano già in attività a tale data non potranno rimanere nel regime dei minimi e che anche coloro che avevano avviato un’attività a partire dal 1 gennaio 2008 ne rimarranno esclusi se nel triennio 2005/2007 avevo svolto altra attività.
Tutti gli esclusi potranno usufruire di un regime super semplificato che potrà essere applicato fino al verificarsi di cause di decadenza, in base alle regole del vecchio regime, ovvero fino all’opzione per il regime ordinario.
Per tali soggetti ciò determina, in primis, l’obbligo di applicare l’IRPEF con le regole usuali previste dal TUIR, comprese le addizionali comunale e regionale, oneri deducibili e detraibili. Successivamente è da considerare che, mentre per gli esercenti arti e professioni rimarrà il principio di determinazione della base imponibile secondo il criterio di cassa, per le imprese rientrerà il regime per competenza; particolare attenzione dovrà essere quindi riposta, ad esempio, ai beni ammortizzabili e alle rimanenze di merci.
L’IVA dovrà essere riaddebitata in fattura ai propri clienti che potranno però avvalersi della conseguente detraibilità dell’IVA relativa agli acquisti; l’addebito dell’IVA non comporterà variazioni di costi per la clientela formata da soggetti passivi IVA, ma ne comporterà, invece, per il soggetti privati.
L’IVA dovrà essere versata relativamente alla liquidazione annuale, entro il 16 marzo dell’anno successivo. Documenti e fatture dovranno essere conservati ed utilizzati per la predisposizione delle dichiarazioni, senza alcun obbligo di registrazione.
Rimangono invariate le regole di esonero dall’IRAP, mentre saranno applicati gli Studi di settore, anche se il soggetto potrebbe trovarsi in una situazione di marginalità economica.
Tale regime semplificato diviene quindi il regime naturale per quei contribuenti che ne conservano le caratteristiche; si ricorda che, però, può essere disapplicato per opzione in favore del regime contabile ordinario, di durata triennale; pare preclusa la possibilità di optare per il regime di contabilità semplificata.