Le tre manovre fiscali riscrivono l’agenda degli adempimenti di fine anno

Le manovre estive complicano l’agenda di fine anno dei consulenti fiscali. Tra adempimenti in scadenza e nuove regole in arrivo da gennaio, i contribuenti dovranno valutare le conseguenze e le eventuali contromisure rispetto al pacchetto delle manovre fiscali.
I dubbi irrisolti sono ancora molti. Si attendono le ultime istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo punto per punto tutti i prossimi appuntamenti.

1)Chiusura liti fiscali pendenti (Art. 39, comma 12, D.L. 98/2011). Scadenza 30/11/2011.
Si parte a novembre con la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti consentita dal decreto legge 98/2011.
Il 30 novembre è la data ultima per effettuare il versamento delle somme dovute per definire le controversie con il fisco di valore non  superiore a ventimila euro.
Il pagamento in via provvisoria di una somma non inferiore a quella dovuta per la sanatoria, consente di spostare la scadenza al 2 aprile 2012 in occasione dell’invio dell’istanza di definizione all’agenzia delle Entrate. Un conteggio particolare riguarda gli accertamenti su esercizi in perdita.
Se si vuole salvaguardare il riporto, occorre far entrare nel valore della lite anche l’IRES virtuale corrispondente al risultato negativo.
Se si tratta di perdite ancora riportabili, la scelta potrebbe essere influenzata dalla decorrenza della eliminazione del tetto quinquennale introdotta dal decreto legge 98, su cui si attendono ancora chiarimenti ufficiali.
Salvare una perdita del 2006 non ancora utilizzata (in scadenza nel 2011) può infatti essere conveniente solo se il fisco sposerà la tesi della efficacia retroattiva della disposizione e dunque della possibilità di riporto illimitato anche per risultati conseguiti fino al 2010.

2)IVA al 21% (art. 2, comma 2-bis, D.L. 138/2011). Scadenza: 27/12/2011.
Eventuali errori commessi nell’applicazione della nuova aliquota al 21% possono essere risolti entro il 27 dicembre. Molti contribuenti non hanno potuto aggiornare tempestivamente i software con la conseguenza che le operazioni dopo il 17 settembre sono state effettuate con IVA al 20%.
La circolare n. 45/E/2011 ha concesso una moratoria nell’applicazione delle sanzioni dando la possibilità di correggere gli errori commessi fino a novembre per i “mensili” (settembre per i “trimestrali”), versando solo la maggiore imposta unitamente agli interessi.
Per le irregolarità relative al mese di dicembre (o del quarto trimestre) la data ultima per fruire della sanatoria è fissata al 16/03/2012.

3)Spesometro (art. 21, D.L. 78/2010) Scadenza: 31/12/2011.
Per la fine dell’anno debutta la comunicazione ai fini del nuovo accertamento sintetico.
I soggetti IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco “clienti/fornitori” per prestazioni effettuate nel 2010 di importo superiore ai 25.000 euro.

4)Comunicazione società di leasing (provvedimento Agenzia entrate del 5/8/2011). Scadenza: 31/12/2011.
Le società di leasing e di noleggio comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere negli anni 2009 e 2010.
IVA al 21% (art. 2, comma 2-bis, D.L. 138/2011). Scadenza: 27/12/2011.
Eventuali errori commessi nell’applicazione della nuova aliquota al 21% possono essere risolti entro il 27 dicembre.
Molti contribuenti non hanno potuto aggiornare tempestivamente i software con la conseguenza che le operazioni dopo il 17 settembre sono state effettuate con IVA al 20%.
La circolare n. 45/E/2011 ha concesso una moratoria nell’applicazione delle sanzioni dando la possibilità di correggere gli errori commessi versando solo la maggiore imposta unitamente agli interessi.

5) Dividendi su partecipazioni non qualificate (art. 2, comma6, Dl 138/2011). Scadenza 31/12/2011.
Fino al 31 dicembre le partecipazioni non qualificate (entro il 20% dei diritti di voto) usufruiscono ancora dell’imposta del 12,5% su dividendi e capital gain.
Si può dunque distribuire gli utili, evitando la nuova aliquota del 20% in vigore da gennaio.

6) Cessioni di partecipazioni non qualificate (art. 2, comma 6, D.l. 138/2011 e art. 7, comma 2, D.L. 70/2011). Scadenza 31/12/2011.
Per i capital gain non qualificati andrà considerata la possibile rivalutazione entro il 30 giugno 2012 con imposta sostitutiva del 2 per cento.
Per le cessioni fino al 31 dicembre, la convenienza della sostituiva scatta se la plusvalenza supera il 16% del valore; con il 2012 la rivalutazione diventa opportuna se questo rapporto è superiore al 10 per cento.
Per i dividendi serve, oltre alla delibera, il pagamento entro fine anno; si dovrà però valutare la posizione di soci qualificati o di soci-imprese per i quali una distribuzione anticipata potrebbe non convenire.

7) Società in perdita sistemica  (ex art. 24 del D.L 78/2010). Scadenza 31/12/2011.Entro il 31 dicembre occorre prendere adeguate contromisure da parte delle società che hanno esposto una perdita nelle dichiarazioni 2009 e 2010.
Per evitare di entrare nelle liste dei controlli è necessario un aumento di capitale non inferiore alle perdite (al netto di quelle generate da compensi agli amministratori).

8) Società in “perdita triennale”(art. 2, comma 36-decies D.L. 138/2011) Scadenza 31/12/2011.
Con l’esercizio 2011 si chiude il primo triennio di applicazione del nuovo test sulle perdite che fa scattare dal 2012 la disciplina delle società non operative.
Le società di cui al punto precedente devono essere monitorate al fine di verificare il possibile risultato per il 2011: con tre anni di perdite, infatti, la società diventa non operativa nel 2012, salva l’esistenza di possibili cause di disapplicazione, che è opportuno vagliare sin d’ora.

9) Beni assegnati in uso ai soci (art. 2, comma 36-terdecies, D.L. 138/2011). Scadenza 31/12/2011.
È consigliabile monitorare gli eventuali beni (immobili, veicoli, imbarcazioni) che le società (anche non di comodo) concedono in uso a soci a titolo gratuito o a corrispettivi non di mercato.
Dal 2012 scatta infatti la tassazione sul socio e l’indeducibilità del costo per la società, con nuove comunicazioni alle Entrate.

10)Nuovo regime del riporto delle perdite delle società di capitali (Art. 23, comma 9, d.L. 98/2011). Scadenza 31/12/2011.
Infine, con tutti i dubbi che accompagna l’argomento, entra in vigore il nuovo regime del riporto delle perdite.
La nuova disciplina consente la riportabilità delle perdite senza limiti temporali nella soglia dell’80% del reddito imponibile della società.

I punti da chiarire sono però ancora molti.
In tema di riportabilità delle perdite per i soggetti IRES non è ancora chiara la disciplina da applicare per le perdite ante manovra nonché la decorrenza della nuova disciplina per via del conflitto di norme con lo Statuto del Contribuente.
Lo spesometro presenta ancora aspetti critici rispetto alle operazioni da comunicare, così come in tema di beni assegnati ai soci i dubbi non sono ancora risolti.
Uniche certezze: le scadenze.