Meno carta negli studi con la fattura elettronica

Fattura elettronica! Non significa solo ridurre la quantità di carta nei nostri studi professionali e nelle aziende. Fattura elettronica significa anche avvio di nuove dinamiche e nuovi processi che permettono di cancellare definitivamente vecchie abitudini di lavoro.

Ormai i tempi per l’adozione della fatturazione elettronica sono maturi e le aziende stanno prendendo coscienza che la dematerializzazione, di cui la fattura emessa in formato elettronico è il focus, rappresenta un grande passo avanti verso la competitività.

E proprio per accrescere la competitività delle imprese e nell’ottica di ridurre i loro costi, lo scorso 5 ottobre 2011, la Commissione Europea ha pubblicato alcune note esplicative in merito alla possibilità di creare ed emettere fatture in formato elettronico.

In particolare le istruzioni diramate dalla Commissione Europea vanno ad integrare le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2010/45/UE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

La novità riguarda la comparazione della fatturazione elettronica con la fatturazione cartacea. Viene quindi sancito il principio di parificazione con la fattura cartacea.

Le note della Commissione Europea prevedono che “le fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee non dovrebbero aumentare”.

E’ solo il soggetto che ha facoltà di scelta tra fattura in formato cartaceo e fattura in formato elettronico.

Nel caso la scelta ricada sull’emissione della fattura nel formato elettronico, occorre garantire specifiche condizioni inerenti la fatturazione, quali l’autenticità dell’origine, l’integrità del suo contenuto, la leggibilità.

Queste specifiche condizioni devono essere specificatamente garantiti dal momento dell’emissione fino al momento dell’archiviazione della stessa fattura.

Ma vediamo in dettaglio queste tre specifiche condizioni:

1) autenticità dell’origine: sta ad indicare che il fornitore assicura che la fattura è stata da lui emessa e rilasciata e che il destinatario (cliente) assicura di avere ricevuto la fattura; l’autenticità dell’origine della fattura elettronica è oggetto di un’obbligazione sia per il destinatario che per il mittente. Entrambi sono tenuti ad assicurare l’autenticità del documento.

2) integrità del contenuto: sta ad indicare che il contenuto della fattura elettronica non è stato alterato. A tale fine gli strumenti utili a garantire tale condizione è la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica di dati; con riferimento alla definizione di “integrità del contenuto”, le note esplicative precisano che sia il soggetto che effettua la prestazione, sia quello che la riceve sono tenuti a garantire che il contenuto della fattura non sia stato in alcun modo alterato.

3) leggibilità del documento: sta ad indicare che il formato ed il linguaggio della fattura elettronica sia leggibile e di facile comprensione. Il documento deve presentare uno stile redazionale che ne consenta l’immediata comprensione sia su carta che su video, senza che sia necessario ricorrere ad alcuna attività interpretativa del contenuto. Il documento può ritenersi leggibile se è “human readable”.

Poiché le disposizioni previste dalla direttiva 2010/45/UE inizieranno a decorrere dal 1 gennaio 2013, gli stati membri dell’Unione Europea hanno il dovere di conformarsi entro la data del 31 dicembre 2012.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com/