Esaminiamo in breve l’impatto dell’opzione per la cedolare secca sulla determinazione dell’ISEE e quindi, eventualmente, sulla fruizione di eventuali benefici nelle prestazioni sociali o assistenziali.
Gli importi percepiti a seguito di locazioni di immobili a uso abitativo, anche se per essi si è optato per il regime agevolato della Cedolare secca, costituiranno, in molti casi, un balzello per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, meglio conosciuto come ISEE.
La formula contenuta nel decreto sul federalismo municipale, approvato con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2010, secondo cui l’intero reddito assoggettato alla cedolare secca rileva ai fini dell’ISEE, potrebbe voler indicare che il contribuente che opta per il regime agevolato in esame potrebbe trovarsi a dover pagare per intero le prestazioni sociali erogate da enti pubblici territoriali.
È opportuno, al riguardo, osservare il diverso impatto che i redditi di locazione avranno nella determinazione dell’ISEE.
In merito, infatti, si ricorda che, in base alle regole ordinarie, nella dichiarazione sostitutiva dell’indicatore della situazione economica equivalente (DSU), i redditi fondiari relativi alla locazione rilevano in misura pari all’imponibile dichiarato ai fini Irpef.
In altri termini, il reddito sopra citato rileva nella misura dell’85 per cento o del 59,5% del canone di locazione.
Nel caso in cui, al contrario, il contribuente optasse per la cedolare secca, il canone, a prescindere dal tipologia contrattuale, concorrerebbe a formare la situazione reddituale ai fini ISEE.
L’opzione per il regime ricordato, in pratica, comporta per il contribuente la certezza di dover indicare un importo superiore per effetto del mancato riconoscimento della franchigia riconosciuta, invece, ai contribuenti che adottano le disposizioni del TUIR in materia di redditi fondiari.
L’Amministrazione Finanziaria, attraverso la circolare n. 26 del 1° giugno 2011, ha spiegato con estrema chiarezza che, nonostante l’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporti, per i canoni, una tassazione sostitutiva e, per questo, l’esclusione dal reddito complessivo e, conseguentemente, dall’IRPEF, il nuovo regime di tassazione non influenza, tuttavia, l’attribuzione di altri benefici fiscali o l’accesso a prestazioni di natura sociale o assistenziale collegati alla situazione reddituale.
Il comma 7 dell’art. 3, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, infatti, prevede che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”.
Un consiglio quindi: al momento di decidere se optare per la cedolare secca si tenga anche conto dell’ISEE e della necessità o meno di dover fruire di prestazioni agevolate, dal bonus energia alla mensa universitaria per i figli, perché tali benefici potrebbero venir meno.