Società tra professionisti: via libera dal 2012

Una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2012 è quella che riguarda l’abrogazione dell’obbligo all’esercizio associato della professione solo nella forma classica dello studio associato (legge 1815 del 1939).

L’articolo 10 comma 3 della legge 183/2011 abolisce il divieto di adottare la forma societaria, consentendo ai professionisti regolarmente iscritti agli Ordini di esercitare l’attività professionale secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

A partire da gennaio 2012 via libera quindi alla costituzione di società tra professionisti, che potranno essere società di persone, di capitali (anche uninominali) e società cooperative.

La legge di stabilità lascia comunque inalterata la possibilità per i professionisti di aggregarsi anche come studi associati, dando la possibilità di poter scegliere la forma organizzativa più opportuna.

Nel caso in cui si opti per la costituzione di una società è necessario che si evidenzi la sua natura fin dalla denominazione sociale, cioè, inserendo nella ragione sociale l’espressione “società tra professionisti” o l’abbreviazione “STP” (articolo 10 comma 5).

I soci della società tra professionisti possono essere:

  • i professionisti iscritti agli Ordini, Albi o Collegi ad eccezione dei professionisti cancellati dai propri albi professionali;
  • i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti professionali;
  • i soggetti non professionisti, soltanto per le prestazioni tecniche che svolgano servizi secondari rispetto ai servizi professionali (soci d’opera);
  • i soggetti non professionisti, che hanno soltanto finalità d’investimento (soci di capitali).

L’atto costitutivo delle società tra professionisti deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci e l’incarico professionale conferito alla società tra professionisti deve essere eseguito solo dai soci abilitati, con designazione del professionista effettuata per iscritto dal cliente.

I professionisti che mostrano interesse alle società professionali si trovano così a dover sciogliere alcuni dubbi per “trasformare” lo studio professionale costituito sotto forma di studio individuale o studio associato in società tra professionisti.

A tale riguardo possono configurarsi alcune ipotesi.

La “trasformazione” dello studio individuale in una società tra professionisti potrebbe avvenire sotto forma di “cessione dello studio” ad una nuova società costituita. Si veda a tal proposito la sentenza n. 2860/2010 della Cassazione.

Anche l’ipotesi del “conferimento” dello studio individuale o associato nella società neocostituita è una delle ipotesi accreditate, almeno dal punto di vista fiscale (per approfondimenti si veda la risoluzione n. 177/E del 9 luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate e la circolare 8/E del 13 marzo 2009 dell’Agenzia delle Entrate).
In tal caso, il singolo professionista o il socio dello studio associato diventerebbe socio della società tra professionisti.

Per passare da studio associato a società, si può optare per una “operazione di trasformazione”.
In tale caso sorge la necessità però di dover equiparare lo studio associato ad una società semplice.
La Cassazione, con la sentenza n. 16500/2004 si era già occupata del caso.
Problematica pare invece la trasformazione eterogena progressiva da soggetti non societari a società di capitali perché il codice civile non prevede tra i soggetti le associazioni professionali.

Per quanto attiene invece alla compagine sociale, il comma 8 dell’articolo 10 della Legge 183/2011 prevede che la costituzione della società tra professionisti possa avvenire anche per l’esercizio in comune di più attività professionali, dando luogo così a società interprofessionali.

Infine, dal tipo di società scelta deriva l’applicazione delle regole previste per quel tipo di società e le relative norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci.

Una scelta – non serve dirlo – che deve essere quanto più ponderata possibile dai professionisti che decidono di costituire la società.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

www.ilcommercialistadeiprofessionisti.com