L’omessa presentazione delle dichiarazioni Unico, IVA autonoma, IRAP, 770, degli atti relativi ad imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali e imposta e di successione/donazione entro il termine stabilito può essere regolarizzata con la presentazione di una dichiarazione nel termine non superiore ai 90 giorni successivi alla scadenza, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.
Ecco che allora la dichiarazione diventa tardiva.
Perché si possa usufruire del ravvedimento è necessario che le violazioni non siano ancora state constatate e comunque non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto obbligato al pagamento abbia avuto formale conoscenza.
Nel caso di dichiarazioni periodiche quali, ad esempio, il modello Unico, la scadenza del termine dei 90 giorni impedisce la possibilità per il contribuente di usufruire della sanatoria e, pertanto, la presentazione con un termine superiore – quindi, regolarmente, oltre il 29 dicembre dell’anno nel quale si presenta la dichiarazione – costituisce violazione.
In questo caso la dichiarazione è omessa.
In riguardo alla tardiva presentazione della dichiarazione e, quindi, dell’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso, si devono tener in considerazione due violazioni:
- la mancata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato; nel caso intenda ravvedersi, egli dovrà corrispondere la sanzione di Euro 516,00, ridotta a 1/10, per ciascuna trasmissione telematica tardiva, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8924.
La medesima sanzione è applicata in capo al sostituto d’imposta, in caso di tardiva presentazione del modello 770.
- la mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente; nel caso intenda ravvedersi, dovrà corrispondere una sanzione pari a Euro 258,00, ridotta a 1/10, per ciascuna dichiarazione presentata tardivamente, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911. Inoltre, se sono dovute imposte, dovrà sanare l’omesso versamento corrispondendo la sanzione specificatamente prevista, nonché gli interessi dovuti per legge.
La sanzione per tardiva presentazione, invece, non è applicata alla Comunicazione IVA, la cui natura non dichiarativa comporta l’inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, come specificato nelle Istruzioni Ministeriali per la compilazione della stessa.
Nel caso di atti e denunce proprie dell’imposta di registro e di dichiarazione di successione, per le quali non è prevista l’omissione di una presentazione con un ritardo superiore a un certo termine, la regolarizzazione dell’omessa presentazione può essere ravveduta effettuando il versamento di una sanzione pari a 1/8 del minimo – Euro 32,00 – entro un anno dall’omissione.