Breve guida agli acconti IVA

I soggetti IVA sono chiamati alla cassa entro il 27 dicembre per versare l’acconto 2011, che dovrà comprendere l’aumento dell’aliquota dal 20 al 21 per cento.
In questo articolo riepiloghiamo i metodi di calcolo dell’acconto disponibili, le scadenze, i codici tributo per i versamenti, i soggetti esonerati e alcuni casi particolari.

La nuova aliquota, in vigore dallo scorso 17 settembre, influenza la scelta di uno dei tre metodi da utilizzare: storico, previsionale o analitico.
In relazione all’andamento dei volumi di affari (a parità di acquisti) possiamo affermare che:

  • a volumi invariati rispetto all’anno precedente, il metodo storico è preferibile rispetto a quello previsionale e a quello analitico, anche perché si basa sulla vecchia aliquota ordinaria del 20 per cento;
  • in caso di contrazione degli affari, la convenienza potrebbe spostarsi verso il metodo previsionale o analitico, previa verifica dell’incidenza dell’aumento di aliquota.

La crisi che attanaglia l’economia in questo periodo rende necessario un’analisi dei diversi metodi di calcolo per verificare l’opzione più vantaggiosa.

 

Il metodo storico.
È la soluzione più semplice da applicare nonché la più utilizzata. La determinazione dell’acconto Iva è pari all’88% del debito risultante:

  • dalla liquidazione Iva di dicembre 2010 per i contribuenti mensili;
  • dalla dichiarazione annuale relativa al 2010 per i contribuenti trimestrali (al netto degli interessi dell’1%).

Il metodo storico è il più conveniente per i contribuenti che hanno mantenuto un andamento costante nonché hanno conseguito un incremento del volume di affari (a parità di acquisti). Il motivo è legato al fatto che il calcolo dell’acconto tiene conto dei dati dell’anno precedente, non considera l’aumento dell’aliquota, sposta il saldo alla scadenza di marzo.

 

Il metodo previsionale.
L’acconto è calcolato nella misura dell’ 88% stimando le operazioni attive e passive che si prevede di effettuare entro la fine dell’anno. L’importo calcolato sulla base del dato previsionale deve  coincidere con il risultato dell’ultima liquidazione mensile oppure del saldo in sede di dichiarazione annuale Iva (per i trimestrali).
È un metodo da utilizzare solo se si è in possesso di dati previsionali attendibili in quanto eventuali scostamenti dell’acconto Iva rispetto al dovuto sono colpiti con una sanzione pari al 30%.
Il metodo mostra la sua utilità nel caso in cui le operazioni imponibili abbiano subito un decremento rispetto all’anno precedente in maniera da evitare un acconto IVA che si preannuncia eccessivo rispetto ai dati effettivi.

 

Il metodo analitico.
Quest’ultimo metodo prevede una liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre 2011 che tiene conto delle operazioni effettuate (comprese quelle non fatturate come ad esempio consegna beni con Ddt e fatturazione differita), e degli acquisti importazioni registrati.
In questo caso, l’acconto da versare è pari al 100% dell’Iva dovuta al 20 dicembre.
Ai fini del calcolo, si conteggiano le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi), nonché le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti, dal 1° al 20 dicembre (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali).
Il metodo analitico è consigliato in caso di contrazione delle operazioni imponibili e in mancanza di dati previsionali attendibili.
La previsione di acquisti di una certa entità dopo il 20 dicembre sconsiglia l’adozione di questo metodo.

Casi particolari:

  • I soggetti che a partire dal 2011 sono usciti dal “regime dei minimi” non sono tenuti a versare l’acconto IVA. Restano invece obbligati coloro che sono usciti da tale regime a partire dal 2010.
  • I soggetti che a partire dal 2011 sono usciti dal “regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo” non sono tenuti a versare l’acconto IVA. Restano invece obbligati coloro che sono usciti da tale regime a partire dal 2010.

La precisazione è contenuta nella risoluzione n. 157/E del 23 dicembre 2004. I soggetti in esame, in assenza dell’obbligo di effettuare le liquidazione periodiche nell’anno precedente, non sono tenuti al versamento dell’acconto Iva nel primo anno in cui detto regime cessa di avere efficacia per mancanza della base di riferimento.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto i contribuenti che:

  • determinano un importo di ammontare inferiore a Euro 103,29;
  • hanno dichiarato un credito Iva nell’ultimo mese/trimestre del periodo d’imposta 2010;
  • hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
  • hanno cessato l’attività entro il 30.09.2011 (contribuenti trimestrali);
  • hanno cessato l’attività entro il 30.11.2010 (contribuenti mensili);
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • sono esonerati ex articolo 34, comma 6 DPR 633/1972 dagli obblighi di liquidazione e versamento (produttori agricoli);
  • applicano il regime forfetario ex l. n. 398/1991 (associazioni nonché associazioni sportive dilettantistiche);

Negli altri seguenti casi:

  • passaggio dalla liquidazione IVA mensile a quella trimestrale: l’applicazione del metodo storico prevede come dato di riferimento il debito Iva degli ultimi tre mesi del 2010;
  • passaggio dalla liquidazione Iva trimestrale a mensile: in caso di applicazione del metodo storico il dato di riferimento è il versamento effettuato in sede di dichiarazione annuale 2010 ridotto a 1/3.

Entro il 27 dicembre dovranno essere regolarizzate, senza l’applicazione di sanzioni, le fatture erroneamente emesse con l’aliquota del 20% anziché del 21% nella fase di prima applicazione.
A chiarirlo la circolare 45/E/2011, che ha riconosciuto le difficoltà tecniche di adeguare rapidamente i software per la fatturazione. I contribuenti mensili possono regolarizzare le fatture emesse entro novembre, mentre i contribuenti trimestrali quelle emesse fino a settembre.
Entro il 16 marzo 2012 (termine di versamento del saldo Iva) è invece possibile sanare per i mensili le fatture di dicembre e per i trimestrali quelle del quarto trimestre.

Il versamento va effettuato con modalità telematiche avvalendosi di uno dei seguenti codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali (senza considerare la maggiorazione dell’1%).