L’art.21 del D.L.78/2010 ha introdotto l’obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ai 3.000,00 (3.600,00 per i corrispettivi).
La Comunicazione, per il solo anno d’imposta 2010, potrà essere inviata entro il prossimo 31 dicembre 2011 per le operazioni fatturate rese o ricevute di importo non inferiore ad Euro 25.000,00.
Con la Circolare della stessa Agenzia n. 24 del 30 maggio 2011 e come successivamente ribadito nel documento emanato in data 10 ottobre 2011 in risposta a quesiti pervenuti da Associazioni di categoria, si specifica, tra l’altro, che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già acquisite con i modelli INTRA e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES.
Pertanto, le comunicazioni intracomunitarie sono da considerarsi escluse dall’obbligo di comunicazione, come già accade per le operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici che hanno sede, residenza o domicilio in Paesi black list.
Per quest’ultime, tuttavia, è necessario apporre alcune riflessioni.
L’obbligo della Comunicazione di cui all’art. 21 D.L. 78/2010, ancorché per importi non inferiori ad Euro 25.000,00 e per le sole operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura, decorre dal 1 gennaio 2010; per le operazioni che devono essere indicate nella Comunicazione di cui al D.L. 40/2010 l’obbligo decorre dallo scorso 1 luglio 2010.
E quindi le operazioni effettuate con soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 come devono essere considerate?
Per la maggior parte debbono ritenersi escluse dall’obbligo, in quanto già escluse dalla stessa Circolare Ministeriale 24/2011:
- Le importazioni;
- Le esportazioni di cui all’art.8 lett. a) e b) del DPR 633/72;
- Le operazioni intracomunitarie, come sopra detto;
- Le prestazioni di servizio generiche (art.7-ter DPR 633/72) e Prestazioni di servizi (artt.7-quater e 7-quinquies DPR 633/72) rese nei confronti di soggetti passivi black list ed escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto territoriale.
Le operazioni di cui agli artt.7-quater e 7-quinquies DPR 633/72 che sono rese nei confronti di soggetti passivi black list ma per le quali si verifica il presupposto territoriale in Italia, come, ad esempio, le prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie e le prestazioni di agenzia, ovvero le prestazioni relative al trasporto passeggeri o ai servizi di ristorazione e catering, rese nel territorio dello Stato, dovranno essere incluse nel c.d. Spesometro, trattandosi di operazioni rilevanti ai fini IVA e non ricomprese nella Comunicazione di cui al D.L. 40/2010.