Il prossimo 1° gennaio 2012 entrerà in vigore il nuovo regime dei contribuenti minimi, così come previsto dall’art.27 del D.L. 198/2011.
I soggetti che intendo iniziare un’attività nel 2012 e tutti coloro che attualmente si trovano nel regime agevolato si trovano ancora in una situazione di incertezza, mancando ancora chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria e pertanto.
L’attuale regime dei minimi termina il 31.12.2011 e i contribuenti che ne aderiscono devono verificare, prima di tale data, se in base ai nuovi requisiti rientrano nel nuovo regime agevolato, se devono optare per il regime ordinario o se possono, invece, rientrare nell’altro nuovo regime agevolato degli “ex-minimi”.
Una delle condizioni più svantaggiose per l’accesso al regime è sicuramente quella che preclude l’accesso ai soggetti che hanno iniziato un’attività di impresa, arte o professione prima del 31.12.2007.
Ne deriva che potranno usufruire del regime agevolato le persone fisiche che iniziano l’attività nel 2012 ovvero coloro che ne proseguono una iniziata dal 1.1.2008.
Tutti coloro che a tale data sono rientrati nel regime sostitutivo di diritto, ma che avevano iniziato un’attività precedentemente al 31.12.2007, non potranno usufruire del nuovo regime.
Un’altra delle condizioni restrittive per l’accesso al nuovo regime è quella riferita alla durata. Con il vecchio regime, il contribuente aveva diritto di rimanere minimo finché ne aveva i requisiti; dal 1.1.2012 il regime potrà essere usufruito per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 anni successivi, ma non oltre il compimento del 35simo anno di età del contribuente stesso. Per l’accesso al nuovo regime, pertanto, il compimento dei 35 anni è rilevante solo in merito alla permanenza oltre il quinquennio.
Per esempio, un contribuente di 45 anni che ha iniziato l’attività nel 2009 come minimo potrà rimanere nel regime agevolato per 5 anni, fino al 2013, usufruendo dell’ulteriore agevolazione dal 2012.
Diversamente, se il contribuente avesse iniziato l’attività a 26 anni nel 2009 come minimo, potrà rimanere nel regime agevolato fino al 2013 e, successivamente, fino al compimento del 35esimo anno di età.
Per i minimi rileva anche la Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) di cui all’art.21 del D.L. 78/2010.
Infatti, nel documento emesso lo scorso 11 ottobre dall’Agenzia, in risposta a quesiti pervenuti da Associazioni di categoria, si afferma che, pur sussistendo l’esonero per i minimi alla compilazione della Comunicazione, se gli stessi, in corso d’anno, superano del 50% il limite di legge dei 30.000,00 euro, e cioè i 45.000,00 euro, saranno tenuti alla compilazione del documento, così come a tutti gli altri adempimenti di legge.
L’esonero alla compilazione della Comunicazione sussiste solamente per le fatture emesse dal contribuente minimo.
Si ricorda, infatti, che le fatture ricevute da un contribuente minimo devono, invece, essere inserite nella Comunicazione compilata dal soggetto passivo che le riceve.