Ultimi giorni per mettersi in regola per comunicare la PEC delle società al Registro delle imprese. Scade infatti il 31 dicembre 2011 il termine per inviare la comunicazione senza applicazione di sanzioni.
Facciamo il punto della situazione.
L’articolo 16 comma 6 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28.01.2009 n. 2, obbliga le imprese costituite in forma societaria a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata che deve essere comunicato al Registro delle imprese.
L’obiettivo è ampliare e uniformare le comunicazioni tra imprese, professionisti, consulenti e Amministrazione finanziaria, con tutti i relativi effetti ai fini dei rapporti che interessano anche i controlli fiscali e l’accertamento del reddito.
Il termine originariamente previsto per la comunicazione della PEC al Registro delle imprese per le società costituite prima della data del 29.11.2008 era stato fissato al 29.11.2011, ma il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la lettera circolare n. 224402 datata 25 novembre 2011, ha fornito alcune indicazioni integrative alle Camere di Commercio sull’applicazione o meno delle sanzioni per i “ritardatari”.
In particolare la lettera circolare del Ministero, a fronte dell’impossibilità da parte dei principali gestori delle PEC, di far fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di posta elettronica certificata, concentratasi nell’imminenza del termine sopra indicato (29.11.2011), in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso, ha fornito alcune precisazioni alle Camere di Commercio, invitandole ad astenersi dall’applicare, almeno fino alla data del 31.12.2011 le sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine previsto.
La situazione venutasi a creare in prossimità della scadenza del 29 novembre 2011 ha determinato l’impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’articolo 3 della legge 689/81 è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico era già intervenuto con la circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 rammentando che ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 185/2008, le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Una circolare dal contenuto ben diverso, nel quale si precisava come il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 avrebbe comportato “l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa”.
Ricordiamo che i soggetti obbligati alla comunicazione della PEC al Registro delle imprese sono i soggetti di seguito indicati: società di capitali e società di persone, società semplici, società cooperative, società in liquidazione e società estere aventi una o più sedi secondarie in Italia. Sono invece escluse dall’obbligo di comunicazione le società fallite.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN