L’aiuto alla crescita economica introdotto dall’art.1 del Decreto 201/2011 (Decreto Monti) decorre già da quest’anno.
Lo sconto sull’incremento di capitalizzazione si può applicare sui versamenti di giugno di UNICO 2012.
Si tratta dell’agevolazione fiscale prevista appunto all’art.1 del Decreto 201/2011 che consta in una deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa, calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal Governo e che si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate in tutto il 2011, quindi retroattivamente, con lo scopo di rafforzare il patrimonio delle imprese.
L’agevolazione spetta a società di capitali, enti commerciali, cooperative e società non residenti con stabile organizzazione in Italia; è estesa anche a società di persone e alle imprese individuali in contabilità ordinaria, per le quali si attende ancora uno specifico Decreto che ne determini le modalità di calcolo.
Per le società che scontano l’IRES lo sconto fiscale derivante dall’applicazione dell’agevolazione è pari al 27,5% sul 3% del capitale conferito, da usufruire dal primo anno di applicazione ed in quelli successivi; eventuali ulteriori aumenti di capitale andranno ad incrementarne l’importo.
L’aliquota, che dovrà essere annualmente fissata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 gennaio, è applicata quale coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito e determinato alla chiusura dell’esercizio come differenza sull’anno precedente.
Per il primo triennio (2011-2012-2013) per società di capitali e enti commerciali tale percentuale è pari al 3% .
L’incremento di capitale su cui è applicata equivale al risultato della somma algebrica di variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.
Non rientrano tra le variazioni in aumento i conferimenti in natura dei soci (es. aumenti di capitale sociale, utili non distribuiti ma accantonati a riserva); vi rientrano, invece, i conferimenti in denaro dei soci, dalla data del versamento effettivo.
Per le nuove imprese si considera incremento l’intero patrimonio conferito con l’inizio attività.
Le variazioni in diminuzione (es. acquisti di aziende o do partecipazione) rilevano dal 1 gennaio dell’anno in cui sono effettuate .