L’art.10 del D.L. 201/2011 (Decreto Monti) introduce il nuovo regime premiale per favorire la trasparenza; si tratta, in sostanza, di un regime contabile che potrà essere adottato da tutti i contribuenti che intendono operare in modo trasparente con l’Amministrazione Finanziaria.
Possono usufruire del suddetto regime tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa o attività artistica e professionale in forma individuale o secondo le forme associative di cui all’art.5 del TUIR, quindi società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazioni tra artisti/professionisti, imprese familiari, in regime di contabilità ordinaria o semplificata.
Il nuovo regime contabile entra in vigore il 1 gennaio 2013 e, come specificato al comma 6 dell’art.10, è necessario che l’opzione debba essere esercitata nel modello dichiarativo presentato nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione.
Pertanto, il soggetto che intenderà usufruire dell’agevolazione fin dal prossimo 1 gennaio 2013 dovrà esprimere l’opzione già nel modello Unico 2012.
In Unico società di persone pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia è stato inserito un rigo apposito al quadro RS (RS44) nel quale il contribuente potrà effettuare la scelta, apponendo una barratura alla casella ivi presente.
Elenchiamo ora quali sono i benefici che il soggetto trae esprimendo positivamente tale opzione:
- Semplificazione degli adempimenti amministrativi
- Assistenza degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate
- Accelerazione del rimborso e della compensazione dei crediti IVA
- Per i contribuenti non soggetti all’accertamento di Studi di settore, esclusione dagli accertamenti analitico induttivi, basati su presunzioni semplici
- Riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento ( tre anni in luogo dei quattro), salvo non siano state commesse violazioni che comportano l’obbligo di denuncia
- Se il soggetto ha regolarmente trasmesso, per gli anni d’imposta 2011 e successivi, il modello Studi di settore e risulta congruo e coerente, per l’accertamento da redditometro (sintetico) il reddito accertato può scostarsi di 1/3, anziché di 1/4.
Entro 180 gg. dall’entrata in vigore del Decreto 201/2011 (180 giorni dal 6 dicembre 2011 e quindi entro il 3 giugno 2012) dovranno essere pubblicati appositi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al fine di dettare le modalità di attuazione delle semplificazioni che riguardano specificatamente gli adempimenti amministrativi, relativamente ai soggetti i contabilità ordinaria o semplificata, e cioè:
- La predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA , dei modelli F24 di versamento e della stessa dichiarazione IVA
- La predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello CUD, dei modelli F24 periodici per il versamento di ritenute, la gestione degli esiti dell’assistenza fiscale e la predisposizione del modello 770 semplificato
- La soppressione dell’obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi
- L’anticipazione dei termini di compensazione del credito IVA
- L’abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a Euro 15.000,00
- L’esonero della prestazione di garanzia per i rimborsi IVA
Per i soli contribuenti in contabilità semplificata è riconosciuta, inoltre, la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni Unico e IRAP; sono inoltre esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF e IRAP, dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, dalle liquidazioni e versamenti periodici IVA e dal versamento dell’acconto IVA.
Condizione necessaria per poter usufruire dei sopra citati benefici è la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate – direttamente o per tramite di un intermediario abilitato – di corrispettivi, fatture emesse e ricevute e di tutti i documenti necessari all’individuazione di costi e ricavi, nonché l’istituzione di un c/c dedicato esclusivamente all’attività esercitata.
Il beneficio è revocato se il soggetto non invia i dati all’Amministrazione finanziaria entro i 90 giorni dalla richiesta di quest’ultima o non adempie agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio); al soggetto inadempiente verrà inoltre applicata una sanzione amministrativa va da Euro 1.500,00 a Euro 4.000,00.