Novità Modello 730/2012: al debutto cedolare secca, IMU e bonus 36%

Le ultime manovre economiche modificano il modello 730/2012 che prevede una serie di novità che avranno un impatto sia nella determinazione delle imposte da versare che nelle modalità di compilazione del modello.

Le novità sono contenute nel nuovo modello 730/2012 pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate e riassunte nella “Guida alla compilazione della dichiarazione” all’interno delle istruzioni.
È il caso di segnalare:

  • la cedolare secca del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili a uso abitativo;
  • il contributo di solidarietà dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro, nella misura del 3% sulla parte superiore al predetto importo;
  • l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36%;
  • il differimento di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef per il 2011, che poteva essere effettuato nella misura dell’82% in luogo del 99 per cento;
  •  il differimento di 17 punti percentuali dell’acconto per la cedolare secca relativa al 2011, che poteva essere effettuato nella misura del 68% in luogo dell’85 per cento.

Le istruzioni richiamano anche le proroghe dei benefici introdotti negli anni precedenti, in particolare:

  • le agevolazioni per i premi di produttività dei dipendenti del settore privato;
  • la detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;
  •  il “bonus energia” per gli interventi sugli edifici esistenti.

La novità di maggior rilievo è senz’altro la cedolare secca che debutta nel quadro B dove vanno indicati i redditi da fabbricati. Sono state introdotte due nuove colonne per segnalare l’adozione della cedolare secca. In particolare:

  • la colonna 5 ospita un codice che individua la percentuale del canone da assoggettare a tassazione:
  1. l’85% (o il 75%), in caso di tassazione ordinaria;
  2.  il 100% del canone percepito se si è scelto il regime della cedolare secca.
  • la colonna 11 contiene la casella “opzione cedolare secca” che devono barrare coloro che hanno deciso di adottare il nuovo regime.

Tutto più semplice per chi vuole usufruire delle agevolazioni previste per le ristrutturazioni. Va in soffitta  l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Sarà sufficiente riportare i dati identificativi dell’immobile in un’apposita sezione del quadro E. Coloro che hanno inviato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara troveranno a disposizione una casella da barrare.

Il quadro F della bozza del modello 730/2012 prevede due nuovi campi che tengono conto del differimento del pagamento di 17 punti percentuali relativi agli acconti Irpef e cedolare secca 2011. I nuovi campi sono necessari per monitorare il possibile utilizzo del  credito d’imposta compensato in F24 nel caso di versamento di uno o di entrambi gli acconti in misura piena.

Una delle manovre estive (D.L. 98/2011) amplia la platea dei beneficiari del 5 per mille. In sede di dichiarazione sarà possibile destinare il 5 per mille anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Altra novità introdotta della manovra d’agosto (D.L 138/2011) è il contributo di solidarietà che  interessa coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300mila euro. Il contributo sarà pari al 3% del valore eccedente la soglia indicata. Sarà il quadro C a dettagliare l’adempimento di tale nuovo obbligo prevedendo due nuovi campi che riprendono alcuni dati contenuti nel CUD/2012:

  • il primo per indicare il reddito al netto della riduzione operata dal sostituto;
  • il secondo per l’ammontare del contributo.

Nel nuovo modello entra anche l’IMU (Imposta Municipale Unica) che dal 2012 sostituirà l’imposta comunale sugli immobili (Ici). Nel quadro I si indicano gli importi a credito che si intendono utilizzare o l’ammontare da portare a compensazione con l’F24.

Confermata la doppia scadenza per la presentazione:

  • entro il 30 aprile 2012, per chi presenta il 730 al proprio sostituto d’imposta;
  • entro il 31 maggio per chi presenta il 730 a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro).

È sempre utile ricordare i vantaggi per i contribuenti che utilizzano il modello 730. Chi dichiara i redditi nel 730 si limita a compilare alcuni quadri, mentre:

  • non deve eseguire calcoli;
  • non deve presentare il modello all’agenzia delle Entrate, perché ci pensa il datore di lavoro, l’ente pensionistico o l’intermediario al quale si è rivolto;
  • ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione;
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.