Con la legge di conversione al decreto Monti (legge 22.12.2011, n. 214) è stata introdotta, tra l’altro, la possibilità di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso anche nell’ipotesi di omesso pagamento di rate dovute a seguito delle attività di controllo delle dichiarazioni e liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.
Oltre alla modifica della disciplina della decadenza dalla rateazione è stato eliminato l’obbligo di prestare garanzia, richiesta dalla normativa previgente per accedere alla rateazione di somme dovute di elevato importo.
In sostanza, ora si decade dalla rateazione solo nell’ipotesi in cui il pagamento della prima rata non avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima rata entro il termine di pagamento della rata successiva.
Ovviamente la conseguenza del tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima se da un lato non comporta la decadenza dalla rateazione dall’altro comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 iscrivibile a ruolo con la maggiorazione dei relativi interessi. La normativa in esame consente, però, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) e quindi sarà possibile evitare l’iscrizione a ruolo a condizione che entro il termine del pagamento della scadenza della rata successiva a quella omessa venga pagata la rata scaduta oltre alla sanzione ridotta ed agli interessi legali.
Da notare che la modifica normativa interviene anche nell’ipotesi di rateazioni in corso all’entrata in vigore della legge ossia dal 28 dicembre 2011.
Per poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con la Risoluzione n. 132 del 29.12.2011, tutti i nuovi codici tributo da adoperare e che di seguito vengono riportati:
“8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE ”;
“1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”
“8931”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
“1981”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 -INTERESSI”;
“8932”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
“1982”, denominato “. “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”;
“8933”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
“1983”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”.
Autori: Paolo Ricci e Luca Ricci – Centro Studi CGN