Sono esclusivamente le persone fisiche a scontare l’imposta patrimoniale calcolata sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all’estero e normalmente dichiarati nel quadro RW di Unico.
Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 decorrere dal 2011, all’art.13 istituisce l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati e detenuti dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Obbligato al versamento dell’imposta è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione, ecc.).
L’importo dovuto sarà proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
È possibile usufruire di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile, fino a concorrenza del suo ammontare.
La liquidazione e il versamento delle imposte sono effettuati secondo le regole dell’IRPEF; in sede di dichiarazione dovrà essere calcolato quindi l’importo a saldo e in acconto da corrispondere con modello F24.
Con l’art.18 del Decreto Monti, inoltre, è istituita, a decorrere dal 2011, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle sole persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, e quindi titoli, conti correnti, partecipazioni, ecc.
Presupposto essenziale è la detenzione all’estero dell’attività finanziaria, per nulla rilevando il soggetto che la emette.
L’imposta, dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso, è calcolata in base alle seguenti aliquote:
- 0,1% per l’anno 2011 e per l’anno 2012
- 0,15% dall’anno 2013
La base imponibile è il valore di mercato, che deve essere rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie; è possibile, a tal fine, utilizzare la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, si può valorizzare secondo il valore nominale o di rimborso.
Dall’imposta è deducibile, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
La liquidazione e il versamento delle imposte sono effettuati secondo le regole dell’IRPEF; in sede di dichiarazione, già dal giugno prossimo, dovrà essere calcolato quindi l’importo a saldo e in acconto da corrispondere con modello F24.